Cassazione Penale, Sentenza n. 8096/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 22/02/2023 che aveva respinto la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra undici sentenze irrevocabili. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva la manifesta illogicità della motivazione del giudice dell'esecuzione, censurando l'affermazione che elementi quali "ammissioni di responsabilità", arresti in flagranza e periodi di detenzione costituirebbero ostativi al riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso; sosteneva che tali eventi non interrompono necessariamente un programma criminoso e che la mera eterogeneità temporale o la presenza di arresti non escludono la continuità di un progetto criminoso unitario.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse adeguatamente motivato il diniego del riconoscimento della continuazione: la sola omogeneità dei titoli di reato (tutti delitti contro il patrimonio) non è sufficiente senza analogia delle modalità operative e senza altri indici concreti di una preordinazione unitaria; la differenza nelle modalità di commissione, la variabilità dei partecipanti, il lungo arco temporale e i frequenti arresti/periodi di detenzione sono elementi logici e conformi alla giurisprudenza che depongono contro l'esistenza di un unico disegno criminoso. Il ricorso non ha confutato tali motivazioni né indicato elementi positivi a sostegno della continuazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, comma secondo, cod. pen.
L'identità del disegno criminoso richiesta per la continuazione postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto; non si identifica con la semplice inclinazione a delinquere o con la ripetizione di reati nel tempo.
Giurisprudenza - Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017 (Rv. 270074)
Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074
Per riconoscere la continuazione occorre verificare concreti indicatori quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e programmazione, e che i successivi reati fossero programmati, non essendo sufficiente valorizzare solo alcuni indici se gli altri fanno pensare a determinazioni estemporanee.
Giurisprudenza - Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022 (dep. 2023, Rv. 284420)
Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284420
Ribadito che l'identità del disegno criminoso richiede una preordinazione reale e non si confonde con uno stile di vita incline al reato.
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018 (Rv. 273984)
Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018, Rv. 273984
In sede esecutiva è legittimo escludere la continuazione quando vi sia un notevole lasso di tempo tra i fatti e frequenti periodi di detenzione che verosimilmente interrompono qualunque progetto criminoso, salvo risultanze contrarie positive.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Corte Cost., 13/06/2000, n. 186
Principio relativo alla condanna alle spese e alla Cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile salvo elementi che escludano colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La continuazione richiede la prova di un disegno criminoso unitario e preordinato; la mera omogeneità dei reati (stesso bene giuridico tutelato) non basta.
- Indicatori utili al riconoscimento della continuazione: analogia delle modalità operative, contiguità spazio-temporale, stessa causa o finalità, sistematicità dell'azione e programmazione preventiva dei reati.
- Lungo intervallo temporale tra i fatti e frequenti periodi di detenzione o arresti sono elementi che, in assenza di elementi positivi contrari, depongono contro la continuazione perché verosimilmente interrompono un progetto criminoso.
- La reiterazione di condotte criminose può indicare uno "stile di vita" delinquenziale ma non sostituisce la prova di una programmazione unitaria dei singoli reati.
- In sede esecutiva il giudice verifica i medesimi indicatori della cognizione: il ricorrente deve indicare e documentare elementi concreti che dimostrino la preordinazione (es. pianificazione, medesimo modus operandi, partecipanti costanti, corrispondenze che provino la programmazione).
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