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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08378/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto corretta e sufficiente la motivazione della sentenza impugnata sul diniego delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello contestando esclusivamente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio irrogato. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi riproponevano argomentazioni già esaminate e ritenute infondate nel giudizio di merito, risultando quindi generici e non specifici. Ha inoltre osservato che la graduazione della pena, compresa la determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.; nella specie il giudice d'appello aveva motivato adeguatamente richiamando gravità del fatto, modalità della condotta, ingente danno patrimoniale, precedenti penali specifici, assenza di resipiscenza e mancato risarcimento alla parte civile.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato come parametro della discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come criterio legale per la commisurazione della pena, in base alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure meramente generiche o meramente reiterative di doglianze già respinte in appello.
  • La graduazione della pena e la concessione o meno delle attenuanti generiche appartengono alla discrezionalità del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo nei limiti di un vizio motivazionale o di violazione di legge effettivamente dedotto e specifico.
  • Una motivazione che richiami la gravità del fatto, le modalità della condotta, l'entità del danno, i precedenti specifici, l'assenza di resipiscenza e il mancato risarcimento alla persona offesa è idonea a sorreggere il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio.
  • La mancata specificità del ricorso comporta la sua inammissibilità e la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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