Cassazione Penale, Ordinanza n. 24391/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorsi, proposti con un unico atto nell'interesse di due imputati, censuravano la sentenza d'appello deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione sul giudizio di responsabilità. In concreto, le censure miravano a contestare la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito: in particolare veniva invocata l'irrilevanza della mancata trascrizione del passaggio di proprietà di una vettura a nome di una delle imputate, mentre la targa era stata collocata in modo da occultare quella originaria dell'auto risultata provento di furto; si contestavano inoltre gli elementi di prova valorizzati per affermare il contributo concorsuale del coniuge coimputato. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo privo di specificità, perché sostanzialmente riproduttivo di doglianze di merito già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, senza un effettivo confronto critico con la motivazione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che il solo motivo proposto era generico e non specifico, poiché si limitava a riproporre questioni di fatto già vagliate e respinte dalla Corte d'appello con argomentazioni logiche e giuridiche corrette, senza confutarle in modo critico. Conseguentemente ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il vizio dedotto in cassazione non può risolversi nella mera riproposizione di censure di fatto già esaminate dal giudice di merito; occorre specificità e confronto critico con la motivazione impugnata.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la rubrica di violazione di legge o vizio di motivazione, si limiti a riprodurre doglianze di merito già esaminate e respinte dal giudice di appello, senza indicare puntualmente l'errore logico o giuridico della decisione impugnata.
- Il requisito di specificità del motivo impone che il ricorrente si confronti in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata; la mera reiterazione di contestazioni fattuali non è sufficiente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, nei limiti previsti dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24307/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24308/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24309/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24310/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24311/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24312/2026 del 02/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →