Cassazione Penale, Sentenza n. 19155/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per ricusazione del giudice dell'esecuzione (Dr. Giorgio Margheri) e nullità del relativo provvedimento: il ricorrente contestava l'incompatibilità del giudice avendo questi già provveduto su istanze di restituzione e avendo viaggiato il procedimento con pronunce precedenti; richiamava altresì la sentenza della Corte di Cassazione che aveva qualificato come opposizione il ricorso contro il provvedimento del 27.9.2022 e aveva trasmesso gli atti al giudice dell'esecuzione, sostenendo che il giudice originario non poteva più decidere per ragioni di imparzialità (richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n.7/2022). Denunciava, inoltre, nullità per mancata comunicazione al difensore del parere del Pubblico Ministero, violazioni degli artt. 34-36, 37 e 41 c.p.p., carenza di motivazione e l'illegittimità della (presunta) irrogazione di sanzione pecuniaria al difensore ai sensi dell'art.44 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato il principio secondo cui l'istituto dell'incompatibilità/ricusazione non opera nei confronti del giudice dell'esecuzione quando la competenza deriva dalla sua identificazione con il giudice della fase cognitiva; nel caso concreto non si era verificata alcuna valutazione di merito precedente da parte del giudice dell'esecuzione né alcun apprezzamento vincolante della Corte di Cassazione che potesse determinare un pregiudizio. Ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'esito, la mancata comunicazione del parere del PG dato che l'istanza di ricusazione era originariamente inammissibile. Ha inoltre precisato che la sanzione prevista dall'art.44 c.p.p. era stata imposta alla parte privata e non al difensore. Per queste ragioni ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare €1.000 alla Cassa delle Ammende
Norme richiamate
La Corte ha indicato che le norme sull'incompatibilità previste per i giudizi di cognizione non si applicano al giudice dell'esecuzione nella misura in cui la sua competenza deriva dall'identità con il giudice che ha pronunciato nella fase cognitiva; dunque non è ipotizzabile la ricusazione del giudice dell'esecuzione nelle fattispecie ordinarie
Richiamate nella vicenda, ma la Corte ha chiarito che il rinvio formale tra queste disposizioni non consente di estendere l'istituto della ricusazione al giudice dell'esecuzione quando la competenza è funzionalmente collegata alla fase cognitiva
Invocato dal ricorrente in relazione alla procedura de plano; la Corte non ha ritenuto tale rilievo decisivo perché l'istanza di ricusazione è risultata originariamente inammissibile
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla presunta mancata comunicazione del parere del Pubblico Ministero; la Corte ha ritenuto irrilevante il vizio alla luce dell'inammissibilità originaria dell'istanza
La Corte ha precisato che la sanzione pecuniaria prevista da tale norma può colpire la parte e non il difensore; nel caso concreto la condanna pecuniaria risultava dunque rivolta alla parte privata
art. 568, comma 5 cod. proc. pen.
Usato per giustificare la trasmissione degli atti dalla Cassazione al giudice dell'esecuzione in ordine all'opposizione; la Corte ha ritenuto che la Cassazione si è limitata a qualificare la domanda come opposizione e a rimandare al giudice funzionalmente competente
art. 676 comma 1 e art. 667 comma 4 cod. proc. pen.
Richiamati per affermare la competenza del giudice dell'esecuzione a decidere sulle istanze di restituzione e sulle relative opposizioni, anche quando vi siano pronunce precedenti nell'ambito della stessa fase
Sentenza Corte Costituzionale n.7 del 2022
La Corte di legittimità ha richiamato la pronuncia costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità di alcune disposizioni quando non impongono la diversa composizione del giudice dell'esecuzione in specifici casi; tuttavia ha ritenuto che quella pronuncia non incidesse sul caso concreto perché le condizioni che la giurisprudenza costituzionale intendeva correggere non risultavano realizzate nella fattispecie
Richiamato per segnalare la trasmissione della requisitoria scritta della Procura Generale; il Pubblico Ministero ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La ricusazione non è generalmente esperibile nei confronti del giudice dell'esecuzione quando la sua competenza deriva dall'identità con il giudice della fase cognitiva: l'istituto dell'incompatibilità opera principalmente nel giudizio di cognizione
- La mera trasmissione degli atti dalla Cassazione al giudice dell'esecuzione (qualificazione come opposizione e rinvio ai sensi dell'art.568 c.p.p.) non obbliga la nomina di un diverso giudice salvo che ricorrano i presupposti specifici indicati dalla giurisprudenza costituzionale
- Se il giudice dell'esecuzione non ha adottato decisioni di merito che possano determinare un pregiudizio, la ricusazione risulta priva di fondatezza
- Errori formali o omissioni procedurali (es. mancata comunicazione del parere del PG) possono essere irrilevanti se l'istanza principale risulta originariamente inammissibile
- Le sanzioni pecuniarie ex art.44 c.p.p. colpiscono la parte e non il difensore; annotazioni critiche sulla condotta del difensore possono servire a motivare la manifesta infondatezza dell'istanza ma non determinano automaticamente l'illegittimità della pronuncia
- Ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e somme a favore della Cassa delle Ammende
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