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Ordinanza

Ordinanza n. 1218/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601723

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Roma, che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (appellanti cautelari)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di sospensione degli effetti degli atti impugnati in primo grado. Il testo non specifica né gli atti amministrativi originariamente impugnati né i motivi di illegittimità dedotti nel giudizio di merito. In sede cautelare, il Consiglio di Stato ha rilevato che l’esame del fumus boni iuris richiede approfondimenti propri della fase di merito e che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di discussione davanti al TAR ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

La decisione

L’appello cautelare è stato accolto ai soli fini della sollecita definizione del giudizio di merito. Il Consiglio di Stato non ha sospeso gli effetti degli atti impugnati in primo grado, ritenendo che il fumus boni iuris non potesse essere adeguatamente valutato nella fase cautelare senza gli approfondimenti propri del merito. Ha quindi disposto la trasmissione dell’ordinanza al TAR Lazio, Roma, per la fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese del doppio grado della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente di soddisfare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito; nel caso concreto ha fondato la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la fissazione dell’udienza.

Massime di principio

  • Quando la valutazione del fumus boni iuris richiede approfondimenti propri della fase di merito, il giudice d’appello cautelare può non sospendere gli effetti degli atti impugnati e disporre la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
  • L’appello cautelare può essere accolto ai soli fini della sollecita definizione del giudizio di merito, senza che ciò comporti la sospensione degli effetti degli atti impugnati.
  • La sollecita fissazione dell’udienza di merito può costituire una misura adeguata a soddisfare le esigenze cautelari quando non sia possibile definire il fumus boni iuris senza un più ampio esame della controversia.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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