Cassazione Penale, Ordinanza n. 10874/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo, con il primo motivo, il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 1, c.p.p., sostenendo in sostanza che il giudice di merito avrebbe dovuto disporla. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 361 e 213 c.p.p., ma tale doglianza è stata ritenuta nuova, perché non compresa nei motivi di appello originari e quindi proposta per la prima volta in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la rinnovazione istruttoria è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se non adeguatamente motivata; nel caso esaminato tale valutazione non presentava profili censurabili. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, poiché la dedotta violazione di legge non risultava devoluta con l'atto di appello e, in mancanza di specifica contestazione del riepilogo dei motivi contenuto nella sentenza impugnata, doveva considerarsi proposta per la prima volta in cassazione. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale
La rinnovazione è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'istruttoria e alla conseguente impossibilità di decidere allo stato degli atti; la relativa valutazione spetta al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione se adeguatamente motivata.
Non consente di dedurre in cassazione questioni che esulano dal perimetro di quanto devoluto con l'atto di appello originario.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma la cui violazione sarebbe stata commessa, ma la doglianza è stata ritenuta nuova e quindi non scrutinabile perché non proposta in appello.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma la cui violazione sarebbe stata commessa, ma la censura è stata ritenuta tardiva perché non devoluta nei gradi di merito precedenti.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, è stata disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello presuppone una reale incompletezza del compendio probatorio tale da impedire la decisione allo stato degli atti; se il giudice di merito motiva congruamente il diniego, la scelta non è normalmente sindacabile in cassazione.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta censure che non risultino specificamente devolute con l'appello; il ricorso è inammissibile quando la doglianza, per mancanza di contestazione del riepilogo dei motivi nella sentenza impugnata, si presenti come nuova.
- Il controllo della Corte di cassazione sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria è limitato alla verifica della correttezza logica e giuridica della motivazione del giudice di merito, non potendo risolversi in una nuova valutazione del materiale probatorio.
Come è indicizzato
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