Cassazione Penale, Ordinanza n. 29812/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per evasione pronunciata in appello è rimasta ferma, non essendo stata ritenuta meritevole di rivalutazione la richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione, deducendo il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La censura è stata ritenuta inammissibile perché sostanzialmente riproduttiva di doglianze già esaminate e correttamente disattese dai giudici di merito, oltre che generica e non confrontata in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata, compresa quella di primo grado.
Norme richiamate
La richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non meritevole di accoglimento, perché proposta con censure generiche e già valutate nel merito.
È il reato per cui la sentenza impugnata aveva pronunciato condanna in appello.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto deve misurarsi in modo puntuale con la motivazione dei giudici di merito; una doglianza generica non consente il sindacato di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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