Cassazione Penale, Ordinanza n. 31045/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto. Con l'unico motivo ha censurato la sentenza, ma la Corte di cassazione rileva che la doglianza investe profili non deducibili in sede di legittimità e comunque manifestamente infondati. In particolare, il ricorso tendeva a contestare la graduazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche, sollecitando una nuova valutazione di merito sulla congruità del trattamento sanzionatorio e sulla motivazione del giudice di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la determinazione della pena rientri nella discrezionalità del giudice di merito e non sia sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica o arbitraria. Ha inoltre affermato che il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice richiami in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso concreto. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella graduazione della pena.
Richiamato come criterio per la determinazione del trattamento sanzionatorio da parte del giudice di merito.
Implicitamente richiamato in relazione al diniego delle attenuanti generiche, la cui motivazione è stata ritenuta sufficiente.
Massime di principio
- La graduazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione, salvo che la determinazione risulti frutto di mero arbitrio, ragionamento illogico o motivazione insufficiente.
- Il diniego delle attenuanti generiche è validamente motivato quando il giudice indichi, anche sinteticamente, gli elementi decisivi o rilevanti posti a base della decisione.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito sul trattamento sanzionatorio.
- Il ricorso che si limiti a contestare la congruità della pena senza evidenziare vizi logici o giuridici della motivazione è inammissibile.
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