Cassazione Civile, Ordinanza n. 01601/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato a un lavoratore addetto ad autoservizi di linea extraurbani per asserito superamento del periodo di comporto. In primo e secondo grado la domanda di invalidità del licenziamento è stata respinta. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione delle norme che disciplinano l'ambito di applicazione del r.d. n. 148 del 1931 e dell'Accordo nazionale 15 novembre 2005, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente applicato il c.c.n.l. Autoferrotranvieri del 1976, che prevede un comporto di 12 mesi, invece dell'Accordo nazionale che prevede 18 mesi, e che il d.lgs. n. 285 del 2005 non avesse inciso sulla vigenza di tale Accordo. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 1 della l. n. 1054 del 1960, contestando che ai fini del requisito dimensionale per l'applicazione del r.d. n. 148 del 1931 si dovessero computare solo i lavoratori subordinati effettivamente in forza, invece del personale occorrente per le normali esigenze di tutti i servizi gestiti, comprensivo anche di unità in gestione separata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ribadito che, per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani con più di 25 dipendenti, il periodo di comporto è quello di 18 mesi previsto dal r.d. n. 148 del 1931 e dall'Accordo nazionale del 15 novembre 2005, e non quello di 12 mesi del c.c.n.l. Autoferrotranvieri del 1976; ha inoltre richiamato il principio secondo cui il requisito dimensionale non va verificato in modo meramente formale sulla base del numero di lavoratori in forza, ma in termini funzionali, considerando il personale occorrente per le normali esigenze dell'impresa secondo l'apprezzamento riservato all'autorità amministrativa competente. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, che dovrà riesaminare il numero dei dipendenti e stabilire quale disciplina sia applicabile al periodo di comporto, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale utilizzato per denunciare in cassazione la violazione di legge sostanziale.
art. 1 della L. n. 1054 del 1960
L'estensione del r.d. n. 148 del 1931 al personale degli autoservizi extraurbani presuppone non solo il superamento di una certa soglia numerica, ma anche una valutazione funzionale sulle esigenze dell'impresa.
art. 2 della L. n. 1054 del 1960
Per il personale di autoservizi extraurbani non ricadente nell'art. 1, il rapporto è regolato dal contratto collettivo applicabile al personale soggetto alla legge.
art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 2005
La Corte richiama la norma nel senso che la sua introduzione successiva non ha inciso sulla disciplina già pattiziamente definita dalle parti sociali per il periodo di comporto.
art. 65 del c.c.n.l. Autoferrotranvieri del 23 luglio 1976
Individua un periodo di comporto di 12 mesi, ritenuto non applicabile se ricorrono i presupposti per la disciplina speciale di 18 mesi.
Accordo nazionale del 15 novembre 2005
Per i lavoratori addetti agli autoservizi di linea extraurbani con oltre 25 dipendenti, disciplina il periodo di comporto in 18 mesi.
r.d. n. 148 del 1931
Costituisce la disciplina speciale applicabile, insieme all'Accordo nazionale, quando ricorrono i presupposti soggettivi e dimensionali previsti dalla legge di estensione.
Cass. 7/09/2018, n. 21905
Precedente richiamato come base del principio secondo cui, in presenza dei requisiti, si applica il comporto di 18 mesi e il requisito dimensionale va valutato funzionalmente.
Cass. 5/11/2021, n. 32155
Precedente che ha già risolto una vicenda analoga nel medesimo senso.
Cass. 27/11/1999, n. 13291
Precedente richiamato per affermare che il requisito dimensionale non si esaurisce nel dato numerico formale dei dipendenti.
Massime di principio
- Ai fini della disciplina del periodo di comporto nel settore degli autoservizi di linea extraurbani, se ricorrono i presupposti di applicazione della normativa speciale e dell'accordo collettivo nazionale, prevale il termine di comporto di 18 mesi sulla diversa previsione del contratto collettivo generale di 12 mesi.
- L'intervento normativo successivo che escluda talune imprese dall'ambito di applicazione della disciplina speciale non incide, di regola, sulla regolazione del rapporto già definita dalle parti sociali per la materia del comporto, salvo diversa previsione espressa.
- Il requisito dimensionale previsto per l'estensione di un regime speciale non va accertato in modo meramente aritmetico sulla base dei lavoratori formalmente assunti, ma mediante una verifica funzionale delle effettive esigenze dell'impresa e del personale occorrente per soddisfarle.
- In sede di legittimità, la censura di violazione di legge è fondata quando il giudice di merito applichi una disciplina del comporto non coerente con il corretto inquadramento normativo del rapporto di lavoro e con i requisiti soggettivi e dimensionali richiesti dalla legge.
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