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Sentenza

Sentenza del 12/11/2015 n. 5893 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - IRPEF - Ritenute alla fonte - Provvigioni degli agenti delle società di scommesse sportive ed ippiche.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata ritenuta applicabile alle provvigioni la ritenuta alla fonte a titolo di acconto prevista dall'art. 25-bis del d.P.R. n. 600/1973. La società di scommesse, in qualità di sostituto d'imposta, è responsabile dell'omessa effettuazione della ritenuta. Il testo non specifica l'esito formale del ricorso né identifica espressamente le parti, ma il principio affermato è favorevole alla legittimità della pretesa fiscale.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il trattamento fiscale delle provvigioni corrisposte agli agenti incaricati della raccolta e della promozione di scommesse sportive e ippiche. La questione centrale è se tali compensi debbano essere assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto prevista per le provvigioni inerenti a rapporti di agenzia, commissione, mediazione, rappresentanza e procacciamento d'affari. La sentenza considera l'attività degli agenti assimilabile giuridicamente al procacciamento d'affari, poiché il compenso è subordinato al perfezionamento del contratto di gioco.

Norme richiamate

  • Art. 25-bis del d.P.R. n. 600/1973

    La norma impone l'applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo di acconto sulle provvigioni corrisposte nell'ambito di rapporti di agenzia, commissione, mediazione, rappresentanza e procacciamento d'affari. La disposizione è stata interpretata in modo da ricomprendere anche le provvigioni degli agenti che raccolgono o promuovono scommesse sportive e ippiche, in quanto l'attività presenta natura assimilabile al procacciamento d'affari.

Massime di principio

  • Quando un compenso è riconosciuto in funzione del perfezionamento di contratti o operazioni procurate per conto di un'impresa, l'attività può essere qualificata fiscalmente come procacciamento d'affari anche se il settore economico presenta caratteristiche particolari.
  • L'applicazione della ritenuta dipende dalla natura sostanziale dell'attività e del compenso, non soltanto dalla denominazione contrattuale utilizzata dalle parti.
  • La società che corrisponde provvigioni a soggetti qualificabili come agenti, procacciatori o intermediari deve verificare l'obbligo di ritenuta e, se previsto, operare la ritenuta alla fonte come sostituto d'imposta.
  • In caso di omessa ritenuta, la responsabilità fiscale ricade sul soggetto che ha corrisposto il compenso e aveva l'obbligo di agire come sostituto d'imposta, ferma restando la valutazione delle specifiche circostanze del caso concreto.

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