Sentenza del 15/04/2016 n. 7515 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia originava dall’accertamento comunale relativo all’imposta sulla pubblicità e alla TOSAP per il 2001, con richiesta di pagamento di 46.958,29 euro per aumenti tariffari. Dopo che la Commissione Tributaria Provinciale di Catania aveva annullato l’accertamento (sentenza n. 594/6/03), il Comune aveva appellato; la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva dichiarato l’appello inammissibile perché l’atto risultava sottoscritto da una funzionaria senza potere di rappresentanza processuale e non risultavano depositate delega o procura provenienti dal Sindaco. In Cassazione il Comune ha denunciato violazione dell’art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, sostenendo che il Sindaco aveva validamente delegato la funzionaria con provvedimento n. 07C/282 del 3 ottobre 2002, anteriore all’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Esaminato il fascicolo di merito per ricostruire la cronologia, ha accertato l’esistenza di una regolare delega del Sindaco, rilasciata prima del giudizio d’appello, e ha ritenuto che l’appello fosse stato proposto da un soggetto dotato del relativo potere. Ha quindi cassato la sentenza della CTR, che aveva dichiarato inammissibile l’appello, e ha rinviato ad altra sezione della CTR della Sicilia affinché decida il merito della controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione non ha deciso la fondatezza dell’accertamento tributario né la controversia sostanziale.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 267/2000, art. 50, comma 2
Dall'esame del fascicolo di merito acquisito a seguito di rinvio al fine di stabilire la cronologia degli atti risulta che esiste regolare delega del Sindaco rilasciata al funzionario in data anteriore al giudizio di appello e pertanto la proposizione dell'atto di appello è pervenuta da soggetto (il Dirigente Responsabile) dotato per legge di tale potere.
Nel caso esaminato, la delega del Sindaco al funzionario, regolarmente conferita prima del giudizio d’appello, era sufficiente a fondare il potere di proporre l’impugnazione. La declaratoria d’inammissibilità non poteva quindi basarsi sull’assenza di poteri rappresentativi.
Massime di principio
- Quando un ente locale impugna una decisione tramite un funzionario, occorre verificare che questi sia munito del potere di rappresentanza o di una delega valida e anteriore all’atto processuale.
- La valutazione della legittimazione processuale deve considerare gli atti effettivamente presenti nel fascicolo e la loro cronologia; una delega validamente conferita prima dell’impugnazione può dimostrare il potere del funzionario anche se il giudice di merito non l’aveva rilevata.
- L’accoglimento del ricorso per un errore processuale non comporta una decisione sulla fondatezza della pretesa tributaria: la questione di merito resta affidata al giudice di rinvio.
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