Cassazione Penale, Ordinanza n. 08176/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era privo di specificità e sostanzialmente meramente reiterativo di doglianze già esaminate e confutate in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello deducendo un solo motivo: il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. La difesa sosteneva che il danno patrimoniale sarebbe stato di modesta entità. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura si limitava a reiterare argomenti già prospettati in appello e già disattesi dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, la Corte territoriale aveva valorizzato sia l'ammontare del danno, pari a circa 720 euro, ritenuto non espressivo di minima rilevanza economica, sia il complessivo disvalore della condotta, caratterizzata dall'uso delle generalità di quattro persone ignare per ottenere la disponibilità di autovetture, con rischio di esporle alle pretese economiche della società di noleggio.
Norme richiamate
La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è riconoscibile quando il valore economico del pregiudizio non sia di minima rilevanza e quando la condotta presenti un apprezzabile disvalore complessivo, da valutarsi anche oltre il solo dato quantitativo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non sviluppa una critica specifica alla motivazione impugnata e si limita a riproporre censure già dedotte in appello e già disattese dal giudice di merito.
- La valutazione della speciale tenuità del danno patrimoniale richiede un apprezzamento complessivo che non può arrestarsi al solo importo economico, dovendo considerare anche le modalità della condotta e il suo disvalore sociale.
- La deduzione del mancato riconoscimento di una circostanza attenuante deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, altrimenti la censura è solo apparente e non idonea a superare il vaglio di specificità.
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