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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3754/2022 del 02/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha accolto la ricusazione del giudice Rosa Lavanga avanzata da Massimo Falcinelli nel procedimento penale in cui i ricorrenti sono parti civili. I motivi principali del ricorso sono: 1) omissione di pronuncia sull'efficacia degli atti compiuti dal giudice ricusato, in violazione dell'art. 42, comma 2, cod. proc. pen.; 2) errata valutazione della tempestività dell'istanza di ricusazione (art. 38, comma 2), con mancata assunzione di informazioni sulla conoscenza, da parte dell'imputato, della partecipazione del giudice al precedente procedimento civile; 3) carenza di motivazione circa il fatto che la precedente vicenda civile fosse realmente riconducibile allo stesso fatto oggetto dell'accertamento penale (in particolare in relazione agli elementi del reato di truffa).

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché l'ordinanza non ha disposto sull'efficacia degli atti compiuti dal giudice ricusato, come imposto dall'art. 42, comma 2. Sul profilo della tempestività della ricusazione, la Cassazione ha rilevato che sussistono elementi documentali (es. memoria difensiva del 15/07/2015 e notificazioni/istanze firmate dal giudice ricusato) che impongono una verifica più accurata in sede di rinvio; la valutazione sulla tardività dovrà dunque essere riesaminata dal giudice di merito, che potrà assumere ulteriori informazioni secondo i poteri di cui all'art. 41, comma 3. Le restanti censure sono assorbite in attesa dell'esito delle verifiche sulla tempestività.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che il giudice che decide sulla ricusazione debba altresì pronunciare sull'efficacia degli atti compiuti dal giudice ricusato; l'omissione di tale pronuncia è vizio reclamabile in Cassazione.

  • art. 41, comma 3, cod. proc. pen.

    Consente al giudice competente di assumere informazioni e compiere attività istruttorie necessarie per decidere sulla ricusazione; la Corte ha indicato che, in sede di rinvio, il giudice di merito dovrà eventualmente esercitare tali poteri.

  • art. 38, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce i termini di proponibilità dell'istanza di ricusazione; la Cassazione ha ritenuto necessaria una verifica sulla tempestività in presenza di elementi documentali che possono dimostrare la conoscenza anteriore del fatto da parte dell'imputato.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Indica le forme del ricorso per cassazione avverso le decisioni in materia di ricusazione; la pronuncia richiamata precisa che, anche in caso di omessa pronuncia sull'efficacia degli atti, è proponibile ricorso per cassazione.

  • Giurisprudenza: Sez. U., n. 37207 del 2020 (Gerbino)

    Richiamata come principio consolidato secondo il quale l'ordinanza sulla ricusazione deve dichiarare l'efficacia degli atti del giudice ricusato e che l'omissione è censurabile in Cassazione.

Massime di principio

  • L'istanza di ricusazione deve essere tempestiva: il termine decorre dal momento in cui la parte ha avuto conoscenza dell'elemento che giustifica la ricusazione; prove documentali che dimostrino conoscenza anteriore possono rendere tardiva o tempestiva l'istanza e vanno accertate dal giudice.
  • Quando un giudice decide sulla ricusazione, è obbligato a pronunciarsi anche sull'efficacia degli atti già compiuti dal giudice ricusato (art. 42, comma 2). L'omissione di tale pronuncia è motivo di annullamento in Cassazione.
  • La presenza di una precedente decisione civile che ha valutato fatti collegati non determina automaticamente la ricusazione: occorre verificare se la precedente valutazione riguardava 'lo stesso fatto' e i medesimi profili rilevanti per l'accusa penale (sussistenza di artifici, raggiri ecc.).
  • In caso di contestazioni sulla tempestività o sulla conoscenza dei fatti, il giudice di merito deve, prima di decidere, svolgere le opportune indagini e acquisire documenti rilevanti (poteri ex art. 41, comma 3); decisioni apodittiche senza verifica possono essere annullate.
  • Se il giudice omette di valutare aspetti formali essenziali (es. efficacia degli atti del giudice ricusato), la parte può proporre ricorso per cassazione anche se la pronuncia sulla ricusazione è stata resa.

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