Cassazione Civile, Ordinanza n. 28196/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una creditrice procedente aveva promosso espropriazione forzata di crediti nei confronti di una banca, per il recupero di una somma portata da un titolo esecutivo e da precetto. La debitrice esecutata aveva opposto l'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., prima deducendo l'estinzione del debito tramite assegno circolare asseritamente rifiutato, e poi, nella fase successiva riassunta davanti al Tribunale, deducendo la compensazione tra il residuo credito azionato e un proprio controcredito riconosciuto da precedente sentenza, nonché l'indisponibilità delle somme per un pignoramento dell'agente della riscossione. Il Tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza per valore, indicando il Giudice di pace. La creditrice ha proposto regolamento di competenza con due motivi: con il primo ha censurato l'erronea delimitazione del thema decidendum della competenza, sostenendo che il regolamento devolvesse alla Corte l'intera questione di competenza; con il secondo ha contestato il criterio di valore adottato dal Tribunale, assumendo che dovesse considerarsi anche la domanda con cui ella aveva chiesto l'accertamento dell'infondatezza dell'eccezione di compensazione e del proprio controcredito, di valore superiore alla soglia del Giudice di pace.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non conteneva una critica specifica della ratio della decisione impugnata, risolvendosi in un "non motivo". Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, quando nel giudizio di opposizione all'esecuzione il creditore formuli una domanda riconvenzionale di accertamento del proprio controcredito, il valore della controversia ai fini della competenza va determinato considerando anche tale domanda, in combinazione con l'art. 10 c.p.c. La Corte ha quindi dichiarato la competenza per valore del Tribunale di Roma, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge. Ha disposto la compensazione delle spese del regolamento. Ha inoltre escluso la rimessione alle Sezioni Unite, ritenendo non sussistente un contrasto sincronico tra sezioni semplici, ma una fisiologica evoluzione giurisprudenziale.
Norme richiamate
Ai fini della competenza per valore, quando nello stesso processo sono proposte più domande contro lo stesso soggetto, il loro valore va cumulato; la regola si combina con quella speciale dell'esecuzione forzata.
Per l'espropriazione forzata presso terzi, ai fini della competenza per valore si guarda all'importo precettato, senza considerare l'aumento della metà ex art. 546 c.p.c.; tuttavia tale criterio va coordinato con l'art. 10 c.p.c. se vi è domanda riconvenzionale.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la decisione sulla competenza in relazione alla domanda di compensazione e al valore della controversia.
Richiamato nel motivo di ricorso per la distribuzione della competenza per valore davanti al Giudice di pace e al Tribunale.
Norma che disciplina l'opposizione all'esecuzione proposta dopo l'inizio dell'esecuzione forzata.
Nel pignoramento presso terzi non si computa l'aumento della metà dell'importo precettato ai fini della competenza per valore ex art. 17 c.p.c.
Il motivo di ricorso che non contenga una critica specifica della decisione impugnata è inammissibile come 'non motivo'.
Anche ove la domanda riconvenzionale fosse nulla, il giudice adito conserva il potere di rilevarne il vizio e consentirne la sanatoria.
art. 374, secondo comma, c.p.c.
La rimessione alle Sezioni Unite presuppone un contrasto sincronico tra sezioni semplici; non basta una divergenza diacronica, cioè un'evoluzione della giurisprudenza nel tempo.
art. 92, comma secondo, c.p.c.
La compensazione delle spese può essere giustificata da ragioni ulteriori rispetto alla soccombenza reciproca, secondo i principi elaborati dalla Corte costituzionale.
Massime di principio
- Nel regolamento di competenza il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata; la mera enunciazione astratta della regola di competenza, senza critica concreta della decisione, integra un motivo inammissibile.
- Ai fini della competenza per valore nelle opposizioni all'esecuzione, il criterio speciale dell'importo precettato va coordinato con la disciplina generale sul cumulo delle domande: se nel giudizio è proposta anche una domanda riconvenzionale di accertamento di un controcredito, il valore della controversia si determina considerando complessivamente le domande contrapposte.
- La domanda riconvenzionale del creditore opposto, anche se formulata in modo non perfettamente chiaro o addirittura eventualmente infondata o nulla, non può essere ignorata ai fini della verifica della competenza: il giudice adito ha il potere di conoscerla e di rilevarne gli eventuali vizi processuali.
- La rimessione alle Sezioni Unite richiede un contrasto attuale e sincronico tra sezioni semplici; non è sufficiente la sola evoluzione nel tempo dell'orientamento giurisprudenziale.
- Nel procedimento di regolamento di competenza è possibile la compensazione delle spese quando la questione decisa si fonda su una domanda ulteriore o ipotetica che dovrà essere ancora vagliata dal giudice di merito.
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