Cassazione Penale, Sentenza n. 16551/2023 del 18/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna il decreto del GIP che ha disposto l'archiviazione nei confronti della Brinza per falso materiale in relazione alla presunta falsificazione della sottoscrizione della procura speciale utilizzata per la costituzione di parte civile. Sostiene l'abnormità del provvedimento perché il GIP, pur ritenendo probabile che il difensore della Brinza (avv. Antonino Amato) fosse a conoscenza della falsità e potenzialmente l'autore delle firme false, non ha disposto l'iscrizione nel registro degli indagati del professionista né ulteriori indagini, disponendo di fatto l'archiviazione anche nei suoi confronti. Chiede approfondimenti istruttori e contesta l'inammissibilità dell'opposizione.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Il giudice osserva che le censure sollevate si risolvono in mera critica della motivazione e non dimostrano l'abnormità strutturale o funzionale del provvedimento impugnato, evocata solo per eludere i limiti di impugnabilità previsti dall'art. 410-bis c.p.p. Conseguentemente è disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 4.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma è interpretata come limite all'impugnabilità dell'ordinanza di archiviazione: il ricorso contro l'archiviazione è ammissibile solo nei casi tassativamente previsti (e il reclamo ex comma 3 è l'azione tipica), perciò le censure basate sulla "abnormità" devono evidenziare profili strutturali e funzionali, non costituire mera critica della motivazione
La norma è applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla contribuzione alla cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- L'opposizione contro un decreto di archiviazione è soggetta a limiti specifici: non basta lamentare l'insoddisfazione per la motivazione; bisogna indicare profili concreti che rendano il provvedimento abnorme sotto il profilo strutturale o funzionale
- La semplice ipotesi, espressa dal GIP, che terze persone (es. il difensore) possano essere autori del reato non impedisce di disporre l'archiviazione se il quadro probatorio è incerto o il falso è ritenuto "innocuo"; tuttavia tale affermazione non equivale a un accertamento definitivo a carico di altri soggetti
- Se si ritiene che il PM o il GIP abbiano omesso accertamenti essenziali, la parte offesa deve specificare quali atti istruttori erano necessari e perché la mancata esecuzione ha leso il diritto di difesa o l'interesse all'accertamento, evitando deduzioni generiche
- La mancata ammissibilità dell'impugnazione può comportare sanzioni pecuniarie e condanna alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quindi valutare attentamente la fondatezza dell'impugnazione prima di proporla
- In situazioni con possibili responsabilità di terzi (es. avvocati), il rimedio corretto è sollecitare il PM ad approfondire le indagini o utilizzare gli strumenti di reclamo previsti dalla legge, mostrando elementi concreti a sostegno dell'apertura di un'indagine
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