Cassazione Penale, Sentenza n. 34198/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 14/12/2024 che ha rigettato l'istanza ex art. 671 c.p.p. volta alla caducazione immediata della confisca dei pappagalli disposta con ordinanza del 20/11/2024. Il ricorrente deduceva (i) illegittima e abnorme utilizzazione della procedura di correzione di errore materiale per disporre la confisca dopo la irrevocabilità della sentenza (ove mancava pronuncia sugli animali), sostenendo che la tutela sarebbe dovuta avvenire tramite impugnazione o, se la sentenza era divenuta irrevocabile, tramite incidente di esecuzione ex art. 676 c.p.p.; (ii) nullità procedurale per decisione de plano senza udienza e senza preventivo parere del pubblico ministero, e per omissione della prevista udienza camerale ex art. 130 c.p.p., con violazione delle garanzie del contraddittorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, perché la medesima ordinanza di confisca del 20/11/2024 era stata già annullata dalla Corte di cassazione con sentenza n. 15794/2025 (depositata successivamente), rendendo privo di effetti il provvedimento impugnato. Per il carattere sopravvenuto e non imputabile dell'inammissibilità non è stata disposta condanna alle spese né somme a favore della cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Strumento invocato dal ricorrente per chiedere la caducazione immediata degli effetti di un provvedimento di confisca; la Corte ha però ritenuto l'istanza manifestamente priva di interesse una volta annullata la confisca.
Norma invocata quale base per l'adozione dell'ordinanza di confisca dal GIP mediante procedura di correzione; la questione principale è se il GIP potesse adottare ex officio una statuizione sulla confisca dopo la irrevocabilità della sentenza.
Prevede la confisca di animali in violazione delle norme CITES; il GIP ha ritenuto applicabile la confisca obbligatoria per i pappagalli detenuti senza documentazione.
Strumento processuale specifico indicato dalla difesa per rimediare all'omessa pronuncia sulla confisca in sentenza irrevocabile (incidente di esecuzione); la difesa sosteneva che la confisca dovesse trattarsi con questo rito e non tramite correzione di errore materiale.
art. 666, comma 2 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla possibilità di decidere de plano per manifesta infondatezza dell'istanza sentito il pubblico ministero; la difesa ha contestato l'omessa consultazione del PM e l'assenza di udienza.
art. 130, comma 2 cod. proc. pen.
Prevede la fissazione dell'udienza camerale per la correzione degli errori materiali; la difesa ha lamentato che tale udienza non è stata tenuta e ciò avrebbe viziato il procedimento.
Norma processuale relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza; richiamata dalla difesa in tema di mancata fissazione e partecipazione.
artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
Richiamati in ordine alla nullità degli atti per violazione delle garanzie difensive e del contraddittorio; la difesa sosteneva la nullità assoluta per omissione dell'avviso di udienza e assenza del difensore.
art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Norme d'impugnazione per Cassazione invocate contro l'ordinanza di confisca (erronea applicazione di legge penale e norme processuali); tale ricorso ha poi portato all'annullamento della confisca nella decisione n. 15794/2025.
art. 568, quarto comma cod. proc. pen.
Principio dell'attualità e concretezza dell'interesse all'impugnazione; la Corte ha ritenuto venuto meno l'interesse del ricorrente a causa della sopravvenuta pronuncia favorevole (annullamento della confisca).
Massime di principio
- Se una misura ablativa (es. confisca) viene annullata con pronuncia sopravvenuta, il ricorso contro provvedimenti esecutivi correlati può diventare privo di interesse e quindi inammissibile.
- La correzione di errore materiale non può essere impiegata per sopperire a mancate pronunce sostanziali quando la sentenza è divenuta irrevocabile; in tali casi lo strumento corretto è spesso l'incidente di esecuzione (art. 676 c.p.p.) o l'impugnazione nei termini.
- Le decisioni 'de plano' per manifesta infondatezza richiedono comunque il rispetto delle forme previste dalla legge (coinvolgimento del pubblico ministero, motivazione): l'omessa partecipazione o avviso può essere fatta valere se procura un pregiudizio concreto.
- L'interesse ad impugnare deve essere concreto e attuale: non basta una domanda teorica di correzione di errore giuridico; l'impugnazione è ammissibile solo se la rimozione del provvedimento può produrre un vantaggio pratico per l'impugnante.
- Se l'inammissibilità deriva da causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente (per es. annullamento del provvedimento impugnato da altra pronuncia), di regola non si applicano sanzioni per spese o ammende.
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