Ordinanza n. 5702/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, del provvedimento n. 31785 adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell’adunanza del 22 dicembre 2025, notificato alla ricorrente in data 31 dicembre 2025, con il quale, a conclusione del procedimento I866, è stata ritenuta sussistente un’intesa anticoncorrenziale attuata per mezzo di una pratica concordata in violazione dell’art. 101 TFUE ed è stata applicata alla ricorrente, in solido con la società ZML Industries S.p.A., una sanzione pecuniaria di euro 15.878.376; di ogni altro atto e/o comportamento presupposto, consequenziale e/o connesso, ivi compresi, per quanto occorrer possa, il provvedimento di avvio del procedimento del 12 settembre 2023, il provvedimento di ampliamento dell’istruttoria del 3 aprile 2024, il provvedimento di ampliamento dell’istruttoria e proroga dei termini del 30 luglio 2024, la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie del 7 agosto 2025, il provvedimento prot. n. 0072135 del 4 settembre 2025 di rigetto dell’istanza di proroga del termine di chiusura della fase istruttoria, le Linee guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1-bis, della legge n. 287/90 (Delibera AGCM n. 31466 del 25 febbraio 2025).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento AGCM che ha accertato un'intesa anticoncorrenziale attuata mediante pratica concordata e ha irrogato una sanzione pecuniaria in solido con altra società
Esito
La controversia
L'impresa ha impugnato il provvedimento AGCM adottato al termine del procedimento I866, con il quale l'Autorità ha ritenuto sussistente una violazione dell'art. 101 TFUE e ha applicato una sanzione pecuniaria di euro 15.878.376, chiedendo anche la concessione di misure cautelari. Sono stati inoltre contestati, per quanto occorrer possa, gli atti presupposti e connessi del procedimento, inclusi l'avvio e gli ampliamenti dell'istruttoria, la proroga dei termini, la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, il rigetto dell'istanza di proroga del termine di chiusura della fase istruttoria e le linee guida AGCM sulla quantificazione delle sanzioni. Il testo dell'ordinanza non espone le specifiche censure di merito né consente di ricostruire la posizione sostanziale della società non costituita indicata nell'epigrafe.
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda cautelare nel merito. Ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ha fissato l'udienza pubblica del 16 dicembre 2026 per la trattazione di merito del ricorso. La disposizione consente di rinviare la decisione cautelare alla fase di merito mediante fissazione ravvicinata dell'udienza pubblica; dall'ordinanza non emergono valutazioni espresse sul fumus boni iuris, sul periculum in mora o sulla fondatezza delle censure. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 101 TFUE
La norma è richiamata quale disposizione sostanziale della cui violazione l'AGCM ha contestato la sussistenza mediante un'intesa anticoncorrenziale attuata per mezzo di una pratica concordata.
Il TAR lo ha applicato per fissare direttamente l'udienza pubblica di merito, senza definire nella presente ordinanza la domanda cautelare.
art. 15, comma 1-bis, l. 287/1990
È richiamato nelle linee guida AGCM relative ai criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Massime di principio
- Quando ricorrono i presupposti dell'art. 55, comma 10, c.p.a., il giudice amministrativo può fissare direttamente l'udienza pubblica per la trattazione del merito senza adottare, nella fase cautelare, una misura provvisoria o una pronuncia definitiva sulla fondatezza del ricorso.
- In assenza di una decisione sulla domanda cautelare e sulle censure di merito, l'esito del giudizio deve essere qualificato come interlocutorio e non consente di individuare una parte prevalente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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