Cassazione Civile, Ordinanza n. 38937/2021 del 07/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a estimi catastali, annullato in primo grado dalla Commissione tributaria provinciale. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello alla Commissione tributaria regionale del Lazio, ma quest'ultima ha dichiarato l'impugnazione inammissibile per inesistenza della notifica. L'Amministrazione ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo che la notifica dell'appello era stata validamente effettuata tramite operatore postale privato, comunque tempestivamente spedita, e che la sanzione non avrebbe dovuto essere l'inammissibilità ma, semmai, la nullità sanabile. Il ricorso censura dunque la qualificazione della notificazione e la conseguente declaratoria di tardività/inammissibilità dell'appello.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la notificazione di un atto giudiziario eseguita da operatore postale privato senza titolo abilitativo, nel periodo considerato, è nulla e non inesistente; tuttavia, ai fini della tempestività dell'impugnazione, non rileva la sola data di spedizione/consegna del plico all'operatore privato, ma occorre la prova della data in cui l'atto sia pervenuto al destinatario o comunque la certezza legale della consegna. Nel caso concreto, dagli atti emergeva solo una distinta di ritiro dell'atto da parte del vettore privato, ma mancava qualsiasi prova della consegna alla contribuente. Ne è derivata la conferma della declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività, con rigetto del ricorso. La contribuente non si è costituita in cassazione; pertanto, non sono state liquidate spese in favore della resistente.
Norme richiamate
In mancanza di notificazione della sentenza di primo grado, l'appello deve essere proposto entro sei mesi dal deposito della sentenza; il termine è rilevante per valutare la tempestività dell'impugnazione.
La tardività dell'appello comporta l'inammissibilità dell'impugnazione nel processo tributario.
La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale di legittimità.
direttiva 2008/6/CE
Nel quadro normativo aperto alla liberalizzazione dei servizi postali, la Corte richiama il regime della notificazione tramite operatori postali privati.
Massime di principio
- La notificazione di un atto giudiziario eseguita da operatore postale privato privo di titolo abilitativo non è inesistente, ma nulla; la qualificazione dell'atto incide sul regime delle sanatorie e sulla prova della tempestività dell'impugnazione.
- Ai fini della tempestività di un'impugnazione notificata tramite operatore privato, non basta dimostrare la data di consegna del plico al vettore: occorre la prova della data di ricezione da parte del destinatario o comunque un elemento idoneo a conferire certezza legale alla notifica.
- L'inammissibilità dell'impugnazione per tardività è rilevabile d'ufficio anche in cassazione, poiché attiene a termini stabiliti a pena di decadenza e a interessi indisponibili.
- Nel processo tributario, l'onere di dimostrare la tempestività della notifica dell'appello grava su chi propone l'impugnazione.
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