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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38442/2023 del 20/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'appello di Toure Ismaila era stato dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Torino per mancato deposito, unitamente all'atto d'impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione lamentando la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sostenendo che, essendo detenuto per il reato in contestazione, l'elezione di domicilio fosse superflua poiché la notifica al detenuto deve avvenire personalmente ai sensi dell'art. 156 cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha interpretato l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. come applicabile solo agli imputati non detenuti e ha affermato che, quando l'imputato risulti detenuto al momento dell'impugnazione, la notifica del decreto di citazione a giudizio deve essere eseguita personalmente nel luogo di detenzione ai sensi dell'art. 156 cod. proc. pen., rendendo quindi superflua la dichiarazione o elezione di domicilio. La Corte ha inoltre richiamato l'art. 161 cod. proc. pen. (che esclude l'invito a eleggere domicilio per i detenuti) e principi di diritto costituzionali e convenzionali (art. 3 Cost., art. 6 CEDU) contro un eccessivo formalismo che pregiudichi l'accesso alla giustizia. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha rinviato gli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio

    La Corte interpreta la disposizione come applicabile solo agli imputati non detenuti; non può essere invocata per dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta da un imputato detenuto

  • art. 156, comma 1, cod. proc. pen.

    le notificazioni all'imputato detenuto, anche successive alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona

    Stabilisce l'obbligo di notifica personale nel luogo di detenzione, principio che rende superflua l'elezione di domicilio per il detenuto

  • art. 161, comma 1 e comma 3, cod. proc. pen.

    il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuti o internati, li invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'art. 157, comma 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata..., ovvero a eleggere domicilio; ... all'atto della scarcerazione l'imputato è invitato a dichiarare o eleggere domicilio

    Il richiamo al soggetto 'non detenuti o internati' esclude l'imputato detenuto dall'obbligo/invito a eleggere domicilio; l'elezione diventa obbligatoria solo all'atto della scarcerazione

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma su motivi di cassazione; il ricorso deduce violazione di legge nella applicazione dell'art. 581 comma 1-ter e l'errata valutazione dell'inammissibilità per omissione della dichiarazione/elezione di domicilio

  • art. 3 Cost.

    Richiamata in relazione al principio di uguaglianza e ragionevolezza nell'applicazione delle sanzioni processuali; un'applicazione discriminatoria o illogica della norma sarebbe incompatibile con l'art. 3

  • art. 6 CEDU

    Il diritto di accesso effettivo alla giustizia e il divieto di eccessivo formalismo procedurale sono richiamati per escludere che una formalità superflua impedisca l'esame nel merito dell'impugnazione

  • Giurisprudenza citata: Sezioni Unite n. 12778/2020 e Sezione 2 n. 33355/2023

    Precedenti della Corte che affermano il principio per cui la dichiarazione o elezione di domicilio è superflua se l'imputato è detenuto, consolidando l'orientamento applicato nel caso

Massime di principio

  • La prescrizione di depositare, insieme all'atto d'impugnazione, la dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581 comma 1-ter non si applica agli imputati detenuti; per questi ultimi prevale la regola della notifica personale nel luogo di detenzione ex art. 156 cpp
  • La mancata elezione o dichiarazione di domicilio non può, se il ricorrente è detenuto, essere sanzionata con l'inammissibilità dell'appello quando la norma è sostanzialmente inapplicabile al suo status
  • Se l'imputato è scarcerato prima della notifica, entra in gioco l'obbligo/effetto dell'elezione di domicilio (art. 161 comma 3) e la disciplina di cui all'art. 581 comma 1-ter può trovare applicazione
  • I giudici devono evitare un eccessivo formalismo procedurale che, nella pratica, impedisca l'accesso alla giustizia e la verifica del merito; le sanzioni processuali gravi richiedono una solida ratio giustificatrice
  • In situazioni simili, prima di dichiarare inammissibile un'impugnazione per omissione formale, verificare sempre lo status (detenuto/non detenuto) dell'imputato e l'effettiva rilevanza della formalità ai fini della notifica

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