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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30629/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Alcuni dipendenti ex Inpdap, poi confluiti in INPS, avevano percepito nel tempo compensi per attività di perizia estimativa svolta in favore di soggetti richiedenti mutui ipotecari. L'ente aveva intrapreso un'azione di recupero di tali somme mediante trattenuta diretta in busta paga. In primo grado i lavoratori avevano ottenuto una pronuncia favorevole sull'illegittimità del recupero; la Corte d'Appello di Roma, accogliendo l'appello dell'INPS, aveva riformato la decisione e rigettato la domanda. In cassazione i lavoratori hanno proposto cinque motivi di ricorso contro la sentenza d'appello, ma entrambe le parti hanno poi depositato istanza con accordo di conciliazione, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e regolando anche le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto dell'accordo di conciliazione intervenuto tra le parti e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo venuto meno l'interesse alla decisione per effetto della nuova sistemazione negoziale del rapporto e della lite. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di legittimità e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando il principio secondo cui tale meccanismo sanzionatorio non opera quando il giudizio si chiude con cessazione della materia del contendere e non con rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si definisce con cessazione della materia del contendere, poiché il meccanismo sanzionatorio presuppone il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso.

  • Cass. S.U. n. 8980/2018

    l'accordo intervenuto tra le parti, sostituendo la disciplina previgente e le statuizioni di merito impugnate, fa venire meno il bisogno di tutela giurisdizionale e giustifica la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio di legittimità, le parti raggiungono un accordo che definisce integralmente la lite e disciplina anche il rapporto sostanziale, viene meno l'interesse alla decisione e la Corte deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere produce la caducazione delle pronunce rese nei gradi di merito, perché l'accordo negoziale sopravvenuto sostituisce la disciplina precedente e rende superflua la decisione sul merito.
  • Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto se il ricorso per cassazione non è definito con rigetto, inammissibilità o improcedibilità, ma con cessazione della materia del contendere.
  • In presenza di conciliazione tra le parti, il giudice di legittimità può compensare le spese del giudizio se l'accordo lo prevede o se così risulta dalla definizione complessiva della lite.

Come è indicizzato

MaterieAltre ipotesi pubblico impiegoContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiGiudicato

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