Sentenza del 20/07/2021 n. 20646 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
UOP Limited aveva chiesto il rimborso di un credito d'imposta per dividendi 2003 (richiesta €1.055.765). La controversia verteva su quale regime applicare: l'esenzione da ritenuta prevista dalla direttiva madre-figlia (attuata in Italia dall'art. 27-bis del D.P.R. 600/1973) o il regime convenzionale Italia-Regno Unito (art. 10 L. 329/1990) che riconosce un credito d'imposta soggetto a ritenute conventionali (5% sui dividendi e 5% sul credito). L'Agenzia contestava che, avendo la società già beneficiato in origine dell'esenzione ai sensi della direttiva, non poteva poi optare per il regime convenzionale e chiedere il rimborso del credito, nonché eccepiva questioni di reciprocità e di ammissibilità di nuove questioni in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate e confermato la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva accolto parzialmente il ricorso della UOP Limited. È stato affermato che la società madre, pur avendo inizialmente fruito dell'esenzione prevista dalla direttiva madre-figlia (D.P.R. 600/1973, art. 27-bis), poteva optare successivamente per l'applicazione dell'art. 10 della Convenzione Italia-Regno Unito e chiedere il credito d'imposta, purché venga rispettata la logica di neutralità fiscale e non si consenta il cumulo dei vantaggi. In concreto il credito spettante (€1.055.765,00) è stato rideterminato applicando le ritenute convenzionali: 5% sui dividendi (€187.691,55) e 5% sul credito (€52.788,25), con conseguente rimborso riconosciuto alla società per Euro 815.286,00. Il ricorso è stato pertanto respinto e l'Agenzia condannata alle spese di cassazione.
Norme richiamate
Direttiva 90/435/CEE (direttiva madre-figlia)
art. 2, art. 4, art. 5, art. 7, considerando rilevanti nel testo
Prevede esenzione della ritenuta sulla distribuzione di utili tra società affiliate UE ma lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni convenzionali relative al pagamento di crediti d'imposta; non impedisce dunque, in assoluto, l'applicazione di convenzioni che prevedano credito d'imposta.
Recepisce la direttiva madre-figlia nell'ordinamento italiano; consente l'esenzione da ritenuta ove ricorrano i requisiti e prevede che resti salvo l'applicazione di ritenute convenzionali che accordino rimborsi relativi ai dividendi.
Convenzione Italia-Regno Unito per evitare le doppie imposizioni
L. 5 novembre 1990, n. 329, art. 10 (commi 2 e 4, lett. b)
Prevede tassazione residua e/o ritenute ridotte sui dividendi (5% o 15) e il riconoscimento di un credito d'imposta per il beneficiario non residente; nel caso di società che controllano ≥10% l'art.10 comma 4 lett. b limita il credito d'imposta a metà di quello spettante ad un soggetto persona fisica e autorizza l'applicazione di ritenute convenzionali.
art. 96-bis (periodo storico rilevante prima del 2004)
Normativa nazionale che, prima delle modifiche del 2004, prevedeva regimi di detassazione/credito per dividendi tra società e che mostra come gli strumenti nazionale, comunitari e convenzionali possano coesistere per evitare doppie imposizioni.
Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati
Regole di interpretazione dei trattati (buona fede, contesto, oggetto e scopo) utilizzate per interpretare la convenzione bilaterale nell'ambito della materia fiscale.
Giurisprudenza Corte di giustizia UE
Causa C-389/18 (Brussels Securities, 19 dicembre 2019); C-58/03 (25 settembre 2003)
Confermano il principio di neutralità fiscale e che la direttiva madre-figlia non esclude la compatibilità con disposizioni convenzionali che prevedono credito d'imposta; la Corte ha ammesso che certe ritenute convenzionali possono essere compatibili laddove rientrino in un insieme volto ad attenuare la doppia imposizione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana
tra le più rilevanti: Cass. sez. 5, 31 gennaio 2020 n. 2313; Cass. sez. 5, 19 novembre 2020 n. 26307; Cass. sez. 5, 19 ottobre 2018 n. 26412
Consolidano l'orientamento secondo cui non v'è alternatività assoluta tra direttiva e convenzione: la società madre che ha fruito dell'esenzione può optare per l'applicazione della convenzione; è vietato il cumulo selettivo dei benefici e va garantita la neutralità fiscale.
Massime di principio
- La fruizione in origine dell'esenzione prevista dalla direttiva madre-figlia non preclude la possibilità per la società madre di optare successivamente per il regime convenzionale di credito d'imposta previsto da una convenzione bilaterale, purché si evitino cumuli di vantaggi e si applichino le ritenute convenzionali previste.
- Non esiste un'obbligatoria alternatività assoluta tra norma comunitaria (direttiva) e norma convenzionale: le due fonti possono coesistere e integrarsi, in funzione del principio di neutralità fiscale internazionale.
- Se il contribuente chiede il rimborso convenzionale dopo che l'esenzione è stata applicata in origine, l'Amministrazione può applicare le ritenute convenzionali non operate in origine (es. 5% sui dividendi e 5% sul credito secondo la Convenzione Italia-UK) e detrarle dall'importo del credito rimborsabile, per evitare doppia non-imposizione.
- Il contribuente che agisce per il rimborso assume l'onere di allegare e provare i fatti necessari (anche l'assoggettamento ad imposizione nello Stato di residenza quando richiesto dalla convenzione) ma le difese dell'Ufficio possono essere introdotte anche tardivamente in quanto difensive e non necessariamente precluse.
- La questione della 'reciprocità' tra Stati non può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità quando si tratta di fatto costitutivo del diritto vantato dal ricorrente: va discusso e provato nel merito del giudizio.
- Non è consentito scegliere selettivamente gli elementi favorevoli di ciascun regime (cumulo di esenzione + credito): è ammessa l'opzione tra sistemi ma con l'applicazione completa delle conseguenze previste da ciascun regime (es. ritenute convenzionali quando si opta per il credito).
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