Cassazione Penale, Sentenza n. 09945/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore proponeva ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Salerno che, pur applicando misure cautelari all'indagato per alcuni reati, aveva ritenuto prescritti alcuni episodi di corruzione e non aveva riconosciuto gravità indiziaria per altri episodi corruttivi (capo 2). In particolare: (1) si contestava la ritenuta prescrizione di taluni episodi di corruzione che, secondo l'accusa, sarebbero stati posti in essere all'atto della conclusione del patto illecito in prossimità di luglio 2018, mentre intercettazioni prodotte dal PM indicherebbero che il pagamento della corruzione sarebbe avvenuto con l'erogazione dei finanziamenti nel 2020; (2) si censurava l'omesso riconoscimento del quadro indiziario richiesto per i reati corruttivi al capo 2, atteso che il Tribunale aveva ammesso l'esistenza di un "sistema" criminoso e molte truffe ma aveva ritenuto che per quei singoli episodi mancassero elementi probanti della promessa o pretesa di compenso, nonostante conversazioni intercettate che indicherebbero una tariffa fissa del 10% richiesta dai pubblici ufficiali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ai sensi degli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per difetto dell'interesse ad impugnare da parte del proponente. Il Collegio ha ritenuto che il Pubblico ministero non abbia spiegato in che modo il parziale rigetto della sua domanda cautelare (ossia la mancata qualificazione di alcuni fatti come corruttivi o la declaratoria di prescrizione) potesse produrre per l'accusa un vantaggio processuale concreto — ad esempio modificando la specie o la durata della misura, l'operatività di presunzioni cautelari o il quadro cautelare complessivo. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'interesse ad impugnare in sede cautelare è valutato in termini utilitaristici (rimozione di uno svantaggio o conseguimento di un'utilità), e che non è sufficiente la sola lamentela sulla mancata ricostruzione di gravità indiziaria di taluni capi quando la misura cautelare è comunque stata confermata o applicata per altri reati.
Norme richiamate
Richiamato quale norma che regola l'appello cautelare adottato in favore dell'indagato e che è stata la base procedurale dell'appello accolto dal Tribunale di Salerno
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Norma richiamata come presidio di ammissibilità del ricorso per cassazione, utilizzata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso del PM per difetto di interesse
art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Ulteriore norma procedurale invocata per l'inammissibilità del ricorso, attinente ai presupposti formali e sostanziali per il ricorso in Cassazione
Giurisprudenza (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj; Sez. 6, n. 23241 del 21/05/2019, Viscardi)
Principio richiamato: l'interesse ad impugnare in materia cautelare è di natura utilitaristica e non può fondarsi sulla sola "soccombenza"; è inammissibile il ricorso del PM che si dolga esclusivamente dell'insussistenza dei gravi indizi per alcuni delitti quando la misura è comunque confermata o applicata per altri delitti
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare del Pubblico ministero in sede cautelare richiede la dimostrazione di un'utilità concreta derivante dall'accoglimento del ricorso (es. cambiamento della specie o durata della misura, effetto su presunzioni cautelari o sul quadro cautelare complessivo); la mera contestazione di punti di motivazione non basta.
- Quando un giudice del riesame o d'appello conferma o applica una misura cautelare per alcuni reati, il PM ha scarso interesse a impugnare in Cassazione solo per la declaratoria di insufficienza indiziaria o prescrizione riguardante altri reati, salvo provi che ciò incida effettivamente sulle misure applicate.
- Le contestazioni sulla prescrizione richiedono che il ricorrente mostri con precisione il momento in cui si considera perfezionato il reato (es. pagamento effettivo vs. conclusione del patto) e che tale diversa temporalizzazione possa incidere sull'assetto cautelare o processuale.
- Se il Tribunale riconosce l'esistenza di un "sistema" criminoso e applica misure per reati correlati, il semplice rilievo che alcuni episodi non presentino elementi idonei a integrare la corruzione può non essere sufficiente al PM per un ricorso in Cassazione senza la dimostrazione dell'effetto pratico di tale affermazione.
- In sede cautelare è essenziale argomentare non solo la sussistenza o meno degli indizi, ma anche la rilevanza di tali indizi rispetto all'assetto e all'intensità delle misure cautelari già disposte.
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