Cassazione Penale, Sentenza n. 27375/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondato il secondo motivo (sulla illegittima applicazione dell'art. 639, comma 2, introdotto nel 2017 rispetto ai fatti del 2013) e, instaurato il necessario contraddittorio, ha rilevato il decorso del termine di prescrizione. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti avevano imbrattato le pareti del Teatro Comunale di Bologna il 5 settembre 2013. Il Tribunale aveva riconosciuto la causa di non punibilità di cui all'art. 131‑bis c.p.; la Corte di appello di Bologna, riformando, aveva ritenuto la fattispecie integrata dall'art. 639 c.p., condannando ciascun imputato a quattro mesi di reclusione e 1.200 euro di multa e subordinando la sospensione condizionale della pena all'obbligo di sostenere o rimborsare le spese per la ripulitura dei luoghi richiamando l'art. 639, comma 2 c.p. I difensori ricorrevano per Cassazione deducendo (i) violazione dell'art. 131‑bis c.p. per non avere correttamente valutato tutti i requisiti della causa di non punibilità (esiguità del danno, pericolo di reiterazione, modalità), e (ii) violazione di legge e vizio di motivazione perché l'art. 639, comma 2 c.p. richiamato dalla Corte di appello era stato introdotto nel 2017, dunque successivamente ai fatti del 2013, e non poteva essere applicato retroattivamente né utilizzato per imporre obblighi non previsti al momento della commissione del reato (richiamo anche agli artt. 2 e 165 c.p.).
Norme richiamate
Riferita alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte di appello aveva negato la causa ritenendo rilevanti le modalità, mentre il ricorso sosteneva che andavano considerate anche l'esiguità del danno e il pericolo di reiterazione; la Cassazione ha ritenuto la questione sulla legittimità della valutazione non manifestamente infondata
Norma che incrimina l'imbrattamento; la Corte di appello ha qualificato la condotta dei ricorrenti come reato di imbrattamento ai sensi di tale disposizione
art. 639, comma 2 cod. pen. (introdotto dal d.l. n. 14/2017 conv. L. n. 48/2017, entrato in vigore il 22/04/2017)
La Corte di appello ha richiamato questa norma per giustificare la condizione imposta per la sospensione condizionale (obbligo di sostenere o rimborsare le spese di ripulitura); la Cassazione ha rilevato che la norma è posteriore ai fatti (2013) e non poteva legittimare la condizione, rendendo il motivo del ricorso non manifestamente infondato
Richiamato dal ricorrente in relazione al principio di irretroattività della legge penale più gravosa; la doglianza riguarda l'applicazione di obblighi previsti da norma entrata in vigore dopo il fatto
art. 165, comma 1 cod. pen.
Esamina la possibilità di subordinare la sospensione condizionale a determinati obblighi: il ricorrente ha sostenuto che la Corte di appello non poteva imporre obblighi di riparazione che siano di natura civilistica e non previsti al tempo del fatto; la Corte di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondata la questione collegata all'uso di questa norma per legittimare la condizione
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Norma procedurale che ha consentito lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto in sede di legittimità; menzionata nel contesto del rito davanti alla Corte di Cassazione
Massime di principio
- Non è possibile applicare una norma che introduce nuovi obblighi o oneri al reo se tale norma è entrata in vigore successivamente alla commissione del fatto, salvo che la norma sia naturalmente favorevole e applicabile retroattivamente; occorre verificare sempre la temporalità della norma rispetto al fatto
- La concessione della sospensione condizionale della pena e le condizioni ancorate a tale beneficio devono avere specifica base normativa applicabile al momento del fatto; non è corretto imporre condizioni fondate su disposizioni intervenute posteriormente
- Quando la Corte di legittimità ritiene non manifestamente infondate questioni di diritto rilevanti sulla legittimità della decisione impugnata, può disporre l'esame degli effetti processuali (es. decorso della prescrizione) e, se del caso, annullare la sentenza senza rinvio se il reato è estinto
- In contestazioni circa la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis), il giudice deve valutare congiuntamente tutti i requisiti richiesti (modalità, esiguità del danno, pericolo di reiterazione) e non limitarsi a un solo profilo
- Se sussistono dubbi sull'applicabilità di una norma sopravvenuta che inciderebbe sull'entità delle obbligazioni imposte, la difesa può sollevare il vizio in Cassazione e ottenere l'accertamento della prescrizione o l'annullamento senza rinvio
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