Cassazione Penale, Sentenza n. 29511/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Rapisarda era accusato di truffa per avere, secondo l'imputazione, alterato il contachilometri della Fiat Ulisse targata DS796DF portandolo a 80.700 km mentre in realtà il veicolo aveva percorso oltre 230.000 km, inducendo la Reitano all'acquisto per euro 6.500 e procurandosi un ingiusto profitto. In Cassazione il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna della Corte d'appello contestando: 1) la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p., ritenendo invece decisive le deposizioni dei testimoni (meccanico Lanzafame e Impellizzeri) e lamentando carenze di motivazione su atti documentali; 2) il decorso della prescrizione del reato alla data del 27/11/2021.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia riformato l'assoluzione del Tribunale non sulla base di una diversa valutazione delle sole prove dichiarative, ma sulla base di un compendio probatorio documentale (i tagliandi e i report FCA che attestavano progressivi chilometraggi fino a 224.000 e il tagliando del 10/07/2012 con km 231.000). Perciò non sussisteva l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale. Le osservazioni difensive sulle deposizioni testimoniali e su altri documenti sono state considerate, in sostanza, un tentativo di ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio non sindacabile in sede di legittimità. La questione della prescrizione non è stata invece esaminata perché l'inammissibilità dei primi motivi ha impedito la formazione di un valido rapporto di impugnazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile per euro 3.686,00 circa. Si conferma la condanna di merito alla pena di sei mesi di reclusione e 51 euro di multa e l'obbligo di risarcimento del danno alla parte civile, da liquidare in sede civile.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norma invocata per i motivi di ricorso e per la dichiarazione di inammissibilità; la Corte l'ha usata anche per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) in caso di ricorso manifestamente infondato.
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Stabilisce l'ipotesi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'appello riformi in peius una sentenza di proscioglimento basandosi su una diversa valutazione della prova dichiarativa; la Corte ha interpretato la norma restringendone l'obbligo al solo caso in cui la riforma si fondi esclusivamente su prove dichiarative, escludendo l'obbligo quando la riforma derivi dalla valutazione di prove documentali.
art. 6 CEDU
Riferimento ai principi garantistici del giusto processo: la Corte ha richiamato la giurisprudenza europea (cfr. sentenza Dan c. Moldova) per confermare che l'art. 6 non obbliga il giudice di appello a rinnovare l'istruzione dibattimentale quando la diversa decisione si fonda su documenti e non su una nuova valutazione esclusiva di prove dichiarative.
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c. 3-bis c.p.p. è obbligatoria solo quando la Corte d'appello riforma un'assoluzione fondandosi esclusivamente su una diversa valutazione della prova dichiarativa; se la riforma si basa su elementi documentali, la rinnovazione non è necessaria.
- Documenti contemporanei e ufficiali (es. tagliandi, report di officine o sistemi interni del produttore) possono prevalere sulle dichiarazioni testimoniali se risultano coerenti e affidabili e possono portare l'appello ad una riconsiderazione della responsabilità senza nuovi esami testimoniali.
- Se in grado di incidere sull'esito del processo, la difesa deve contestare specificamente l'attendibilità e l'integrità della prova documentale in primo grado e in sede di appello, altrimenti la Corte di legittimità difficilmente potrà sindacare la diversa valutazione del merito.
- La contestazione della prescrizione può essere inammissibile o non esaminata se i motivi principali di ricorso risultano manifestamente infondati e non si crea un valido rapporto di impugnazione.
- Il ricorrente che propone cassazione manifestamente infondato può essere condannato alle spese e a sanzioni (cassa delle ammende) ai sensi delle norme processuali; dunque bisogna valutare attentamente la fondatezza del ricorso prima di proporlo.
- In cause relative a presunte manomissioni del contachilometri, è essenziale raccogliere e preservare documentazione tecnica, tagliandi, report di officine e perizie che registrino cronologie dei chilometraggi per contrastare o sostenere le ricostruzioni processuali.
- Quando vi è conflitto tra testimonianze e documenti, la strategia difensiva deve prevedere esperti tecnici e contestazioni probatorie formali dei documenti (catena di custodia, autenticità, possibili errori di registrazione) per impedire che la valutazione documentale decida in senso sfavorevole.
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