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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20667/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il proprietario dei terreni ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva liquidato le indennità di esproprio, di occupazione temporanea e di migliorie per aree site nel territorio comunale e destinate, nell'ambito del piano C.A.S.E. post-sisma, alla realizzazione di moduli abitativi e scolastici. In concreto, le aree erano state occupate d'urgenza nel maggio 2009 ed espropriate nel febbraio 2015. Il ricorrente ha censurato il criterio di stima adottato dalla Corte territoriale, sostenendo che i terreni dovessero essere valutati come edificabili in ragione del provvedimento commissariale di localizzazione e dell'occupazione d'urgenza, e non come agricoli sulla base della destinazione urbanistica esistente alla data del sisma. Ha inoltre dedotto che l'art. 2, comma 6, del d.l. 39/2009, convertito nella l. 77/2009, sarebbe inapplicabile ratione temporis e comunque non potrebbe derogare all'art. 32 d.P.R. 327/2001.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, per le occupazioni e le espropriazioni funzionali al piano C.A.S.E., l'indennità deve essere determinata tenendo conto delle destinazioni urbanistiche anteriori al 6 aprile 2009, come espressamente stabilito dall'art. 2, comma 6, del d.l. 39/2009. La localizzazione delle aree in deroga agli strumenti urbanistici integra un vincolo preordinato all'espropriazione e non un vincolo conformativo idoneo a incrementare il valore indennizzabile. È stata quindi confermata la decisione della Corte d'appello che aveva qualificato i terreni come agricoli e aveva liquidato l'indennità con riferimento ai valori monetari alla data del decreto di esproprio, rigettando il ricorso. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa del Comune; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 6, d.l. 28 aprile 2009, n. 39

    tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009

    Per le occupazioni e le espropriazioni legate al piano C.A.S.E. l'indennità va calcolata sulla base della destinazione urbanistica esistente prima del sisma, sterilizzando gli effetti di valore derivanti dalla localizzazione delle aree e dall'attuazione del piano emergenziale.

  • art. 2, commi 1, 3, 4 e 5, d.l. 28 aprile 2009, n. 39

    La localizzazione delle aree per i moduli abitativi, se derogatoria degli strumenti urbanistici, comporta variante urbanistica e imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione, non una qualificazione edificatoria utile ai fini indennitari.

  • art. 32 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    L'indennità di espropriazione si determina avuto riguardo alle caratteristiche del bene alla data del decreto di esproprio o dell'accordo di cessione, ma senza considerare i vincoli preordinati all'esproprio e gli effetti connessi alla realizzazione dell'opera, salvo specifici criteri di legge.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. 25 giugno 1865, n. 2359

    Richiamata in via ricostruttiva per il principio secondo cui l'indennità va commisurata al valore del bene al momento del decreto ablatorio, depurando gli incrementi di valore causati dall'evento espropriativo o dal fatto calamitoso.

Massime di principio

  • Nelle espropriazioni disposte per fronteggiare eventi calamitosi e per attuare interventi emergenziali speciali, una disposizione di legge può retrodatare il momento rilevante per la qualificazione urbanistica del bene, imponendo di assumere la destinazione precedente all'evento dannoso ai fini della stima dell'indennità.
  • Il vincolo derivante dalla localizzazione di un'opera pubblica in deroga agli strumenti urbanistici, quando sia espressamente qualificato dalla legge come vincolo preordinato all'espropriazione, non incrementa il valore indennizzabile del bene e non può essere confuso con una destinazione edificatoria conformativa.
  • Ai fini della determinazione dell'indennità espropriativa, il giudice deve attenersi al criterio legale che impone di neutralizzare gli aumenti di valore provocati dalla stessa destinazione pubblicistica del bene o dall'opera da realizzare, evitando locupletazioni dell'espropriato per effetto dell'intervento ablatorio.
  • Se una norma speciale disciplina in modo espresso la stima delle aree espropriate in relazione a un evento straordinario, tale disciplina integra il criterio generale dell'art. 32 d.P.R. 327/2001 e prevale nella misura in cui specifica il momento di riferimento per la valutazione del bene.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravendita immobiliareContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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