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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44218/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 01/03/2023 che ha dichiarato inammissibile la sua richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47, comma 3-bis Ord. pen. sostenendo che la nuova istanza (07/03/2022) non fosse meramente reiterativa di quella respinta il 05/02/2020. Orfano ha prospettato elementi di novità: la stabilità della residenza in Francia, il lavoro e la famiglia formata all'estero, e la possibilità di espiare la pena tramite affidamento in prova all'estero. Ha inoltre giustificato la mancata collaborazione con l'UEPE e l'assenza all'udienza con il timore di essere incarcerato in caso di rientro in Italia. Contestava dunque la motivazione del Tribunale che aveva ritenuto la seconda istanza priva di novità rilevanti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che le circostanze indicate dal ricorrente non costituivano novità rilevanti: il fatto di risiedere stabilmente in Francia era già noto e preso in considerazione nella precedente ordinanza (2019/2020), la possibilità di espiare la misura all'estero è effetto noto del d.lgs. 15/02/2016 n.38 e della giurisprudenza consolidata, e la precedente reiezione non dipese dall'impossibilità di esecuzione all'estero ma dalla mancanza di contatti e di indicazione di un domicilio effettivo per gli accertamenti dell'UEPE. Non risultano prove che Orfano si sia posto a disposizione dell'UEPE per gli accertamenti richiesti. Si è quindi formato il giudicato sulla decisione non impugnata del 05/02/2020. Il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 47, comma 3-bis, Ordinamento penitenziario

    Norma che disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale; nel caso è il titolo della richiesta di misura alternativa. La motivazione ha evidenziato che la valutazione sulla concessione richiede accertamenti socio-familiari e contatti con l'UEPE, e che l'assenza di tali accertamenti può giustificare il rigetto.

  • Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38

    Introduzione della possibilità di esecuzione delle misure alternative all'estero in Stati membri UE dove il condannato abbia residenza legale e abituale. La Corte ha rilevato che questa possibilità era già nota e non rappresenta, di per sé, elemento di novità tale da superare una precedente decisione negativa.

  • Giurisprudenza (Sez. 1, n. 20977 del 15/06/2020; Sez. 1, n. 15091 del 16/05/2018)

    In tema di misure alternative alla detenzione, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38, è consentita l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale la cui esecuzione debba svolgersi in uno Stato estero membro dell'Unione Europea dove il condannato abbia residenza legale ed abituale, in conformità a quanto disposto dal menzionato decreto legislativo.

    La giurisprudenza di legittimità ha già riconosciuto la possibilità di esecuzione delle misure alternative all'estero; la Corte ha ritenuto che tale orientamento fosse noto al Tribunale di sorveglianza al momento della prima ordinanza e quindi non costituisca elemento nuovo per rinnovare la valutazione.

Massime di principio

  • Un'istanza di affidamento in prova già respinta per carenza di elementi probatori o per mancata collaborazione con l'UEPE può essere dichiarata meramente reiterativa se non emergono fatti nuovi e rilevanti rispetto alle ragioni del rigetto precedente.
  • La mera stabilizzazione della residenza all'estero non costituisce novità rilevante se tale circostanza era già conosciuta o deducibile al momento della precedente decisione.
  • La possibilità normativa di eseguire l'affidamento in prova all'estero (d.lgs. 38/2016) è ormai consolidata dalla giurisprudenza e non è, di per sé, motivo valido per riaprire una valutazione già negativamente decisa salvo elementi nuovi concreti.
  • Per ottenere una nuova valutazione è necessario documentare in modo chiaro e probatorio gli elementi di novità (es. contatti effettivi e verificabili con l'UEPE, domicilio effettivo individuabile, condizioni concrete di esecuzione all'estero) che incidano sulle ragioni specifiche del rigetto precedente.
  • Se una decisione negativa non è stata impugnata, si forma il giudicato sulla materia e la stessa non può essere riesaminata con i medesimi elementi; il ricorrente deve quindi fornire nuovi fatti o prove non deducibili dal precedente fascicolo.

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