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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21550/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un lavoratore autonomo aveva impugnato il diniego tacito dell'Agenzia delle entrate sulla domanda di rimborso del 50% di IRAP e IVA versate per le annualità 2002-2005, richiesto in base all'art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006, norma relativa alla definizione dei versamenti sospesi per gli eventi sismici e vulcanici dell'ottobre 2002 nel territorio della provincia di Catania. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo sufficiente la documentazione prodotta dal contribuente a dimostrare il diritto al rimborso. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: con i primi due ha denunciato la violazione dell'art. 1, comma 1011, l. n. 296/2006, dell'art. 2697 c.c. e della normativa unionale sugli aiuti di Stato e sull'IVA, sostenendo che il contribuente non aveva provato i presupposti per beneficiare del regime di aiuto e che, in ogni caso, il beneficio non era applicabile all'IVA per contrasto con il principio di neutralità fiscale. Gli ulteriori tre motivi riguardavano la regolazione delle spese di lite. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi: ha distinto il trattamento dell'IVA da quello dell'IRAP, affermando che per l'IVA la norma interna non può trovare applicazione perché incompatibile con il diritto unionale, mentre per l'IRAP occorre verificare in concreto, con onere probatorio a carico del contribuente, se il beneficio individuale rientri nei limiti de minimis oppure sia un aiuto compatibile destinato a compensare danni da calamità naturale senza sovracompensazione. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata, decidendo nel merito e rigettando l'originario ricorso del contribuente limitatamente all'IVA, e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per il riesame della sola questione IRAP e per le spese.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate nei primi due motivi, assorbendo gli altri tre. Ha cassato la sentenza impugnata: per l'IVA ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente, perché la pretesa di rimborso era priva di base normativa applicabile per contrasto con il diritto dell'Unione; per l'IRAP ha invece rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, affinché accerti i presupposti del beneficio secondo i criteri indicati, con onere della prova a carico del contribuente. Il rinvio comprende anche la regolazione integrale delle spese.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1011, L. n. 296/2006

    La disposizione, relativa alla definizione dei versamenti sospesi per gli eventi sismici e vulcanici del 2002 nell'area catanese, non può essere applicata automaticamente a tutti i tributi; per l'IRAP occorre verificare la compatibilità del singolo beneficio con la disciplina unionale sugli aiuti di Stato, mentre per l'IVA la norma va disapplicata in parte qua per contrasto con il diritto UE.

  • art. 2697 c.c.

    In tema di domanda di rimborso, l'onere di provare i presupposti del beneficio e la compatibilità dell'aiuto ricade sul contribuente che lo invoca.

  • art. 108, paragrafo 3, TFUE

    Le misure di aiuto attuate in violazione dell'obbligo di notifica preventiva e comunque incompatibili con il mercato interno non possono essere concesse, salvo le eccezioni indicate dalla decisione della Commissione europea.

  • art. 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE

    Possono essere compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale, purché sia dimostrato un nesso diretto con il danno subito e sia evitata la sovracompensazione.

  • regolamento (CE) n. 1407/2013

    È richiamato come parametro per gli aiuti individuali de minimis, entro cui il beneficio può ritenersi compatibile se rispettati i limiti quantitativi e temporali.

  • regolamento (CE) n. 717/2014

    È richiamato come ulteriore parametro de minimis per la verifica della compatibilità dell'aiuto individuale.

  • art. 2 decisione Commissione europea C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015

    La Commissione ha dichiarato incompatibili con il mercato interno i regimi agevolativi italiani per calamità naturali dal 1990, salvo il caso di aiuti individuali conformi alla disciplina de minimis o ad altri regimi approvati.

  • art. 3 decisione Commissione europea C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015

    Anche in presenza di una decisione negativa sul regime, restano possibili aiuti individuali compatibili se rientranti nei limiti e nelle condizioni previste dalla disciplina europea.

  • direttiva 77/388/CEE, artt. 2 e 22

    Richiamata dalla ricorrente per sostenere che il rimborso non è applicabile all'IVA, in quanto incompatibile con il principio di neutralità fiscale e con l'esigenza di riscossione integrale dell'imposta.

Massime di principio

  • In presenza di una misura agevolativa nazionale collegata a calamità naturali, il giudice deve distinguere tra imposte diverse: la compatibilità della disciplina può variare in funzione del tributo coinvolto e dei principi unionali applicabili.
  • Per l'IVA, un beneficio che consenta a taluni soggetti passivi di trattenere somme dovute all'erario è incompatibile con il principio di neutralità fiscale e deve essere disapplicato se compromette la riscossione integrale dell'imposta.
  • In materia di rimborsi fondati su agevolazioni riconducibili agli aiuti di Stato, il contribuente che chiede il beneficio deve provare i presupposti di compatibilità, inclusa la riconducibilità al regime de minimis o la funzione compensativa del danno da calamità naturale.
  • La soglia de minimis va verificata considerando l'ammontare complessivo degli aiuti pubblici ricevuti nel periodo rilevante, e non soltanto l'importo oggetto del singolo procedimento.
  • Gli aiuti destinati a compensare danni da calamità naturale sono compatibili solo se esiste un nesso diretto tra danno e vantaggio concesso e se è esclusa la sovracompensazione rispetto ai pregiudizi effettivamente subiti.

Come è indicizzato

MaterieRimborsi
RamiTributiInternazionale privato
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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