Cassazione Penale, Ordinanza n. 21330/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva confermato la responsabilità penale dell'imputato, è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di primo grado di condanna per il delitto di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. L'unico motivo dedotto denunciava l'omessa motivazione sui criteri seguiti per determinare gli aumenti di pena applicati per la continuazione tra i reati contestati, sostenendo quindi un vizio di motivazione nella commisurazione della pena complessiva. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che il giudice di merito aveva indicato il reato più grave, stabilito la pena base e operato un aumento distinto per ciascun reato satellite, con motivazione sufficiente rispetto all'entità degli aumenti e ai limiti dell'art. 81 c.p.
Norme richiamate
Nel reato continuato il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e motivare distintamente gli aumenti per i reati satellite, rispettando i limiti legali e senza trasformare l'aumento in un surrettizio cumulo materiale di pene.
Massime di principio
- In tema di reato continuato, la determinazione della pena complessiva richiede che il giudice individui il reato più grave, fissi la pena base e dia conto degli aumenti per ciascun reato satellite in modo distinto.
- L'obbligo motivazionale sugli aumenti di pena non richiede formule matematiche rigide: il grado di approfondimento della motivazione varia in rapporto all'entità degli aumenti, purché consenta il controllo sul rispetto della proporzione tra le pene.
- La motivazione è sufficiente quando, in presenza di reati omogenei e di aumenti contenuti, risulti comprensibile che non sia stato operato un cumulo materiale mascherato e che siano stati rispettati i limiti dell'art. 81 c.p.
- Un ricorso che si limita a censurare la motivazione sulla commisurazione della pena, senza evidenziare un effettivo difetto argomentativo o una violazione dei limiti legali, può essere dichiarato inammissibile se manifestamente infondato.
Come è indicizzato
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