Cassazione Penale, Sentenza n. 8725/2023 del 28/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso è proposto dalla parte civile (Adem Xhakoni) avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che, riformando la condanna di primo grado per falsa testimonianza, aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione e aveva revocato le statuizioni risarcitorie. Il ricorrente deduce due censure principali: (1) vizi nella notificazione della sentenza d'appello, poiché la decisione è stata notificata ad un difensore diverso da quello costituito in giudizio, con effetto che la parte civile ha avuto conoscenza tardiva; (2) errato calcolo della prescrizione da parte della Corte d'appello, che non avrebbe computato correttamente il periodo di sospensione di un anno disposto per astensione del difensore durante il primo grado, con la conseguenza che alla data della sentenza di primo grado il termine di prescrizione non sarebbe ancora decorso. In via residuale il ricorrente chiede la riqualificazione del ricorso quale istanza ex art. 175 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente agli effetti civili, e ha disposto la trasmissione degli atti al giudice di appello per il prosieguo. La Suprema Corte ha ritenuto che la sentenza d'appello fosse viziata da nullità insanabile perché pronunciata in forma predibattimentale (de plano) dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione senza il pieno contraddittorio delle parti: ciò è illegittimo in appello quando in primo grado la parte civile aveva ottenuto condanna e risarcimento o aveva richiesto la condanna. Inoltre la Corte ha rilevato che il computo della prescrizione non risulta accertato in modo certo (discrepanze sul periodo di sospensione di otto mesi vs un anno), pertanto la pronuncia di estinzione per prescrizione non può considerarsi incontestabile e va riesaminata dal giudice di appello, il quale dovrà anche decidere, con piena cognizione e contraddittorio, sulle domande civili.
Norme richiamate
Prevede la possibilità di pronunciare provvedimenti in camera di consiglio "in ogni stato e grado del processo"; la Cassazione interpreta tale richiamo come riferito ai giudizi in senso tecnico (dibattimento, appello, cassazione) e non come autorizzazione a pronunciarsi de plano in appello su questioni che richiedono il pieno contraddittorio.
Disciplina il proscioglimento predibattimentale nel giudizio di primo grado; la Corte sottolinea che questa disciplina è specifica per il primo grado e non è richiamabile in appello per giustificare un proscioglimento de plano.
artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen.
Norme sull'appello e sui relativi effetti; la Cassazione osserva che tali disposizioni non rinviano alla disciplina del proscioglimento predibattimentale e non consentono quindi al giudice d'appello di emettere pronunce de plano che escludano il prosieguo con pieno contraddittorio.
art. 178 comma 1 lett. h) e c) e art. 179 comma 1 cod. proc. pen.
Richiamate in relazione alla nullità assoluta ed insanabile: la Corte ritiene che una sentenza predibattimentale di appello che prosciolga per prescrizione, sottraendo la decisione sulle questioni civili che erano state valorizzate in primo grado, integri profili di nullità rilevanti ai sensi di queste disposizioni.
art. 100 comma 5 cod. proc. pen.
Stabilisce il domicilio del difensore per le notificazioni; la Corte segnala questioni circa la notificazione alla difesa anteriormente nominata rispetto a quella successivamente indicata dalla parte civile, ma ritiene che la nullità della sentenza sia comunque fondata anche indipendentemente da tale vizio formale.
Norma prevista per istanze particolari (es. riqualificazione del ricorso); il ricorrente ha prospettato in via residuale la riqualificazione del ricorso ai sensi di tale articolo, richiesta che la Corte considera ma non rende decisiva rispetto all'annullamento per nullità e al rinvio per gli effetti civili.
Massime di principio
- La parte civile che abbia ottenuto o chiesto condanna e risarcimento in primo grado ha interesse e legittimazione ad impugnare decisioni d'appello che escludano la cognizione sulle domande civili per prescrizione.
- Il giudice d'appello non può pronunciare de plano (in forma predibattimentale) un proscioglimento per prescrizione quando la decisione incide su questioni civili derivanti dalla sentenza di primo grado: tale pronuncia è nulla per violazione del contraddittorio.
- La corretta determinazione dei termini di prescrizione richiede l'accertamento preciso dei periodi di sospensione (es. per astensione dei difensori); in caso di incertezza sul calcolo, non si può dichiarare validamente l'estinzione del reato prima di un esame pieno in contraddittorio.
- Vizi nella notificazione (cambio di difensore, notifica ad un domiciliatario diverso) possono rilevare e devono essere valutati, ma l'insussistenza del contraddittorio pieno in appello costituisce di per sé motivo di annullamento quando sono coinvolti diritti civili già accertati in primo grado.
- Quando la Corte di legittimità annulla per nullità insanabile una sentenza d'appello che ha dichiarato la prescrizione, gli atti sono trasmessi al giudice di appello per riesame limitatamente agli effetti civili, che dovranno essere decisi con piena cognizione delle parti.
- Se si sospetta un errore nel computo della prescrizione, è consigliabile produrre in appello e in cassazione la documentazione processuale (verbali di udienza, provvedimenti di astensione) che attesti i periodi di sospensione, poiché la decisione dipende da accertamenti di fatto.
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