Cassazione Penale, Sentenza n. 1060/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che confermava la condanna per bancarotta fraudolenta (documentale e patrimoniale) in concorso con Francesco Grippa. Il ricorrente impugnava per tre motivi: (1) nullità/violazione per errata indicazione della data della sentenza dichiarativa di fallimento (art. 522 c.p.p.), con pregiudizio del diritto di difesa; (2) mancato accertamento del dolo nella bancarotta patrimoniale, deducendo che fosse amministratore solo formale ("testa di legno") e che non avesse consapevolezza degli illeciti né ricevuto notifiche; (3) mancata prova del dolo anche quanto alla bancarotta documentale (distruzione/occultamento della contabilità), deducendo che la responsabilità non fosse provata e che la condotta fosse stata valutata in modo oggettivo e apodittico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione principale: l'errata indicazione della data della sentenza dichiarativa di fallimento non ha comportato mutamento essenziale del fatto contestato né pregiudicato il diritto di difesa, posto che l'imputazione descriveva chiaramente la successione delle società e i periodi di amministrazione; le censure sul dolo sono state ritenute aspecifiche o reiterative, non avendo il ricorrente indicato elementi specifici e documentali idonei a smentire la presunzione derivante dalla mancata indicazione della destinazione dei beni non rinvenuti. La Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui, in caso di mancato rinvenimento di cespiti aziendali, grava sull'amministratore l'onere di dimostrarne la destinazione; informazioni generiche non sono sufficienti. Per tali ragioni le censure sono state ritenute insussistenti o aspecifiche. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma stimata in Euro 3.000,00 (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
R.D. n. 267/1942 (Legge fallimentare), artt. 110 e 216, comma 1, nn. 1 e 2
artt. 110, 216, comma 1, nn. 1 e 2 R.D. n. 267/42
Attribuiscono la fattispecie di bancarotta fraudolenta (documentale e patrimoniale). La Corte ha ritenuto che la mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni non rinvenuti legittimi a desumere la distrazione/occultamento e il dolo di chi era tenuto alla conservazione patrimoniale.
R.D. n. 267/1942 (Legge fallimentare), art. 219, comma 1
art. 219, comma 1 I. fall.
Aggravante contestata in sede di merito ma esclusa dalla Corte d'appello; citata quale riferimento normativo rispetto alla qualificazione delle fattispecie fallimentari.
R.D. n. 267/1942 (Legge fallimentare), art. 220
Norma richiamata nella contestazione connessa ai delitti fallimentari; la sentenza ne valuta gli aspetti in ordine alla responsabilità documentale/patrimoniale.
Prevede l'obbligo di verità e collaborazione del fallito verso gli organi della procedura. La Corte ha richiamato tale principio quale fondamento dell'inversione dell'onere probatorio a carico dell'amministratore rispetto alla destinazione dei beni non rinvenuti.
Codice di procedura penale, art. 522
Disciplina la correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte ha interpretato che l'erronea indicazione di una data nella sentenza dichiarativa di fallimento non determina nullità quando l'oggetto dell'imputazione è comunque chiaro e l'imputato è stato concretamente messo in condizione di difendersi.
Codice di procedura penale, art. 173, comma 1 disp. att.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in tema di limiti della motivazione dei motivi di cassazione (ambito di deduzione dei motivi).
Decreto-legge n. 137/2021, art. 23 (procedura di requisitoria scritta)
art. 23 dl. n. 137 del 23/9/2021
Procedura attraverso la quale il Procuratore generale ha depositato la requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso; citazione procedurale presente nel fascicolo.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme a favore della Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna alle spese e alla somma di Euro 3.000,00.
Massime di principio
- L'errata indicazione della data del fatto nel capo di imputazione o nella sentenza dichiarativa di fallimento non comporta automaticamente nullità se dal complesso delle imputazioni emerge chiaramente l'oggetto del procedimento e l'imputato ha potuto difendersi concretamente.
- In materia di bancarotta patrimoniale, la mancanza dei beni aziendali comporta per l'amministratore l'onere di spiegare la loro destinazione: l'assenza di una giustificazione specifica e documentata consente di desumere la distrazione/occultamento e, quindi, il dolo.
- L'amministratore 'formale' (cosiddetto testa di legno) continua a rispondere dell'obbligo di tenuta e conservazione delle scritture contabili e della collaborazione con la curatela; l'asserita estraneità richiede prova concreta e non può essere basata su generiche affermazioni.
- Informazioni generiche fornite al curatore non valgono a superare la presunzione di distrazione; sono necessarie indicazioni specifiche e tracciabili sulla destinazione dei beni perché siano ritenute idonee a smentire la responsabilità.
- Per impugnare con successo decisioni in materia fallimentare davanti alla Cassazione è necessario articolare censure specifiche, con chiari riferimenti fattuali e giuridici; rilievi meramente assertivi o ripetuti senza puntualizzazioni sono, di regola, inammissibili.
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