Cassazione Penale, Sentenza n. 10564/2023 del 13/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale di Catanzaro, in sede di appello cautelare, aveva annullato l'ordinanza del G.I.P. che aveva applicato a Nicolazzi la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di attività di impresa agricola per un anno. L'indagato era imputato dei reati di truffa in concorso (ex art. 640-bis c.p.) per aver presentato, a nome della moglie Lombardo, domanda per contributi agricoli pur non essendo la richiedente coltivatrice attiva del fondo, percependo per il 2020 la somma di euro 8.363,40 (capo D, truffa consumata) mentre per il 2021 il pagamento era stato sospeso (capo E, truffa tentata). Il Procuratore ha impugnato in Cassazione la decisione del Tribunale lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere il diritto del nucleo familiare a percepire i contributi nonostante il fondo fosse in possesso sine titulo di altro soggetto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza d'interesse. Ha richiamato il principio per cui l'impugnazione del Pubblico Ministero è inammissibile quando contesta solo la gravità del quadro indiziario se il G.I.P. (o il giudice di merito) ha anche escluso le esigenze cautelari: la decisione del Tribunale aveva infatti ritenuto insussistenti sia i gravi indizi sia le esigenze cautelari, ma il Procuratore non aveva impugnato la valutazione sulle esigenze cautelari. Tale parte è dunque passata in giudicato e, anche in caso di accoglimento dell'eccezione sulla gravità degli indizi, ciò non potrebbe avere effetti pratici sull'applicazione della misura richiesta. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Richiamata come norma di imputazione per il reato di truffa aggravata nella percezione di contributi comunitari; dalla decisione non emerge una interpretazione autonoma della norma oltre alla qualificazione dei capi D (truffa consumata) e E (truffa tentata).
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 12499 del 21/01/2005 (Gucciari, Rv. 231384)
Principio richiamato dalla Corte: l'impugnazione del P.M. è priva di interesse e quindi inammissibile quando mira esclusivamente a contestare la gravità indiziaria se il giudice ha comunque escluso le esigenze cautelari, perché su quest'ultimo punto si forma il giudicato cautelare.
Massime di principio
- Il Pubblico Ministero deve impugnare congiuntamente sia la valutazione sulla gravità indiziaria sia quella sulle esigenze cautelari quando intende conservare interesse all'appello; impugnare solo la gravità degli indizi può rendere il ricorso inammissibile.
- Se il giudice di merito esclude le esigenze cautelari e tale decisione non viene impugnata, si forma un giudicato cautelare che rende inefficace qualsiasi successiva accertamento favorevole riguardo alla gravità indiziaria ai fini dell'applicazione della misura.
- La stagionatura di una posizione cautelare richiede attenzione strategica: per ottenere misure interdittive o altri provvedimenti cautelari è necessario dimostrare non solo gravi indizi ma anche l'esistenza di esigenze cautelari (prevenzione, inquinamento probatorio, pericolo di reiterazione), altrimenti la misura non può essere mantenuta.
- La mera qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 640-bis non è di per sé sufficiente a giustificare misure interdittive; l'adozione della cautela dipende da una valutazione complessiva degli indizi e delle esigenze di prevenzione.
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