Cassazione Civile, Ordinanza n. 35672/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino pakistano aveva impugnato in cassazione il decreto del Tribunale di Lecce che aveva accolto solo in parte la sua domanda di protezione, riconoscendogli il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il ricorso per cassazione era stato proposto con tre motivi, ma prima della decisione il difensore del ricorrente, munito di procura a rinunciare, aveva depositato atto di rinuncia agli atti. Tale rinuncia non risultava però notificata al Ministero resistente.
La decisione
La Corte ha rilevato che la rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto atto unilaterale recettizio, non produce l'effetto estintivo del processo se non è notificata alla controparte costituita. Tuttavia, la rinuncia non notificata evidenzia il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio e comporta l'inammissibilità del ricorso. Non essendovi attività difensiva del Ministero, la Corte non ha provveduto sulle spese.
Norme richiamate
la rinuncia al ricorso per cassazione deve essere portata a conoscenza della controparte costituita per produrre l'effetto tipico estintivo; in difetto, il ricorso diviene inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse
la Corte richiama la disciplina della rinuncia al ricorso e l'esigenza di notifica alla controparte per l'efficacia dell'atto
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale recettizio: per determinare l'estinzione del processo deve essere notificata alla controparte costituita.
- Se la rinuncia non è notificata, non si realizza l'effetto estintivo, ma viene meno l'interesse del ricorrente alla decisione, con conseguente inammissibilità del ricorso.
- In assenza di attività difensiva della parte resistente, la Corte può non provvedere sulle spese di lite.
Come è indicizzato
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