Cassazione Penale, Ordinanza n. 09341/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo la doglianza meramente riproduttiva di censure già vagliate e congruamente disattese dalla Corte di merito con motivazione logica e coerente. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna emessa dal GIP del Tribunale di Lecco per il reato di guida sotto l'effetto di stupefacenti. Con il ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, contestando la valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito. La Corte di cassazione rileva che la censura riproponeva questioni già esaminate e disattese in appello: i giudici di merito avevano valorizzato l'esito positivo degli esami ematici, ritenuti ad alta affidabilità, la significatività dei valori riscontrati, la compatibilità attestata dal sanitario con uno stato di alterazione e ulteriori elementi fattuali, tra cui la condotta tenuta dal ricorrente al momento del sinistro. È stata anche richiesta la trattazione orale, ma tale modalità non è prevista per i procedimenti destinati alla Settima Sezione penale.
Norme richiamate
la presenza nel sangue di sostanze stupefacenti, accertata mediante esami ematici, è valutata come indice altamente affidabile dello stato di alterazione richiesto dalla norma incriminatrice; l'accertamento può essere corroborato da ulteriori elementi fattuali.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che si risolva nella mera riproposizione di censure già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia logica, coerente e non manifestamente illogica.
- In materia di guida sotto l'effetto di stupefacenti, l'esito positivo dell'esame ematico ha elevata affidabilità probatoria quanto all'attualità della presenza del principio attivo nel sangue e alla compatibilità con uno stato di alterazione rilevante ai fini dell'art. 187 cod. strada.
- La prova dello stato di alterazione può essere valutata in modo complessivo, tenendo conto non solo del dato tossicologico, ma anche della sua significatività quantitativa, delle indicazioni del sanitario e delle ulteriori circostanze del fatto, come la condotta tenuta dal conducente al momento del sinistro.
- La richiesta di trattazione orale non è accoglibile quando la tipologia del procedimento, destinato alla trattazione davanti alla Sezione competente, non la preveda.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09242/2025 del 06/03/2025
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09256/2025 del 06/03/2025
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09283/2025 del 06/03/2025
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09288/2025 del 06/03/2025
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09290/2025 del 06/03/2025
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09291/2025 del 06/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →