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Sentenza

Sentenza n. 1918/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501138

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario di Catanzaro, Sezione lavoro, n. 386 del 31 marzo 2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Catanzaro, Sezione lavoro, n. 386 del 31 marzo 2025, lamentando la mancata esecuzione del titolo da parte del Ministero. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha effettuato il pagamento dovuto; la ricorrente ha dichiarato che il pagamento era pienamente satisfattivo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il Ministero ha ottemperato al titolo nelle more del giudizio e il pagamento è stato riconosciuto dalla ricorrente come pienamente satisfattivo. Ha tuttavia condannato il Ministero alle spese, liquidate in € 828,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario: l’ottemperanza è intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso, sicché ricorre la soccombenza virtuale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale dell’azione di ottemperanza.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. comporta l’obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale

    Quando la materia del contendere cessa per soddisfazione sopravvenuta della pretesa, il giudice deve comunque regolare le spese secondo la soccombenza virtuale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, se l’amministrazione esegue integralmente il titolo nelle more del processo e la parte ricorrente riconosce la piena soddisfazione della pretesa, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere conseguente all’adempimento sopravvenuto non esclude la decisione sulle spese: queste vanno regolate secondo la soccombenza virtuale, tenendo conto che l’amministrazione ha adempiuto solo dopo la proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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