Sentenza del 22/07/2020 n. 4145 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'anno 1999 per la contestata deducibilità di quattro fatture ritenute inesistenti per complessive lire 870.800.000; questioni principali: esistenza delle operazioni fatturate, efficacia delle note di credito annullative e presunta neutralità contabile delle operazioni ai fini delle imposte sui redditi; richiesta di applicazione della disciplina 'jus superveniens' (D.L. 16/2012, art. 8) a favore del contribuente.
La decisione
In rinnovato esame la CTR ha ritenuto che le operazioni sottostanti fossero inesistenti e, benché siano state emesse note di credito nel 1999, la società ha comunque mantenuto in bilancio i costi riferiti alle fatture alla data del 31.12.1999 con conseguente abbattimento dei ricavi; per tale motivo le somme contestate non possono essere considerate neutre ai fini delle imposte sui redditi e l'avviso di accertamento è stato confermato limitatamente alle quattro fatture per lire 870.800.000. La richiesta di applicazione dello jus superveniens è stata respinta perché la norma riguarda componenti positivi riconducibili a spese inesistenti, mentre nel caso concreto si è trattato di componenti negativi che hanno determinato l'abbattimento dei ricavi. Spese di giudizio compensate.
Norme richiamate
D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 2
"Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese ... non effettivamente scambiate ... entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione ..."
La CTR interpreta la norma come riferita ai componenti positivi (ricavi) collegati a spese inesistenti; non applicabile al caso di componenti negativi fittizi che hanno invece ridotto i ricavi.
Art. 53 Costituzione
Richiamato nella precedente decisione di merito per il principio di capacità contributiva: l'assenza di effettivo vantaggio economico può influenzare la configurazione dell'imponibile, ma va valutata sulla base delle risultanze contabili e degli elementi indiziari.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 12 e 16, comma 3
L'articolato sanzionatorio è richiamato per evidenziare che l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 8 D.L. 16/2012 esclude l'automatica applicazione dell'art. 12 del d.lgs. 472/1997 e prevede specifiche riduzioni; la CTR osserva che tali profili non sono applicabili nel caso in esame.
Richiamato soltanto per ragioni temporali (termine di riassunzione del giudizio) senza incidenza sul merito.
Giurisprudenza: Cass. SS.UU. sent. n. 24148/2013 e altri orientamenti (ord. 3370/2012, ord. 9113/2012)
La Corte di cassazione ha censurato la precedente motivazione di merito per omessa valutazione degli indizi e per carenza di motivazione. La CTR, in ottemperanza al rinvio, ha rivalutato gli elementi (registrazioni contabili, note di credito, PVC Guardia di Finanza, incoerenze tra società e assetti proprietari) per confermare l'accertamento.
Massime di principio
- Se le fatture sono inesistenti, il giudice valuta gli indizi probatori (registrazioni contabili discordanti, note di credito, importi non coincidenti tra società, assetti proprietari e controlli) prima di ritenere un'operazione neutra.
- L'emissione di note di credito non è automaticamente idonea a neutralizzare l'effetto fiscale se il contribuente mantiene i costi in bilancio e ciò determina un abbattimento dei ricavi alla chiusura dell'esercizio; in tali casi le deduzioni possono essere disconosciute.
- La norma 'jus superveniens' (D.L. 16/2012, art. 8) è volta a regolare i componenti positivi collegati a spese inesistenti e non si applica meccanicamente ai casi in cui componenti negativi fittizi hanno ridotto i ricavi.
- Il giudice di merito deve indicare esplicitamente gli elementi da cui trae il convincimento: motivazione adeguata e valutazione analitica degli elementi contabili e probatori sono essenziali per la decisione e per il controllo della correttezza del ragionamento.
- In contenziosi complessi tra contribuente e amministrazione, la compensazione integrale delle spese è possibile quando la materia presenta profili di difficoltà e questioni giuridiche rilevanti e controverse.
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