Cassazione Penale, Sentenza n. 26864/2025 del 22/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata relativa ai semestri 6/11/2016 - 6/05/2023. Il ricorrente denunciava erronea applicazione degli artt. 24 Cost. e 54 Ord. pen., vizio di motivazione e violazione del principio di valutazione frazionata dei semestri. Si contestava l'uso, nel rigetto, di note del Servizio centrale di protezione e di elementi relativi a procedimenti penali pendenti (calunnia 2019; evasione 2020-2021), nonché l'impiego di comunicazioni successive al periodo valutato applicate retroattivamente. La difesa sosteneva altresì che le condotte contestate non configuravano, singolarmente, l'assenza di adesione al trattamento rieducativo e che il Tribunale non aveva svolto adeguata istruttoria sui fatti.
La decisione
Il giudice di legittimità ha rigettato il ricorso. La Corte ha ritenuto infondati i motivi, richiamando il carattere discrezionale della concessione della liberazione anticipata e l'orientamento interpretativo dell'art. 54 Ord. pen.: la partecipazione all'opera di rieducazione va valutata per ciascun semestre, pur non escludendo che comportamenti successivi o reiterati possano incidere negativamente anche su periodi precedenti. Sono stati ritenuti rilevanti ai fini del rigetto la denuncia per calunnia (2019), le condotte impeditive/di evasione (2020-2021) e comportamenti oppositivi nei confronti del Servizio di protezione (allontanamenti non autorizzati, incontri non autorizzati). È stato affermato che nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati fatti costituenti ipotesi di reato anche se pendente il relativo procedimento penale, qualora pertinenti rispetto al percorso rieducativo. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La concessione della liberazione anticipata è subordinata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all'opera di rieducazione; la valutazione è discrezionale e deve considerare la partecipazione nel semestre di riferimento, con valutazione frazionata dei semestri, pur ammettendo che comportamenti successivi possano incidere retroattivamente se dimostrativi di un atteggiamento persistente.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione a presunte lesioni del diritto di difesa e motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione adottata dai giudici di merito sia stata esauriente e conforme ai criteri di legge, rigettando la doglianza sulla violazione di tale principio.
Massime di principio
- La concessione della liberazione anticipata è rimessa al sindacato discrezionale del giudice di sorveglianza e richiede prova di regolare condotta e partecipazione all'opera di rieducazione nel semestre valutato.
- La valutazione deve essere, di regola, frazionata per semestre; tuttavia comportamenti successivi o reiterati possono essere presi in considerazione se indicativi di un atteggiamento complessivo contrario alla rieducazione.
- Nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati fatti che costituiscono ipotesi di reato anche se i relativi procedimenti penali sono pendenti, purché il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al percorso rieducativo.
- Le infrazioni disciplinari e le condotte oppositive vanno valutate nella loro concretezza e attitudine a dimostrare resistenza al trattamento rieducativo; singole infrazioni non annullano automaticamente comportamenti positivi continui, ma possono concorrere al giudizio negativo se risultano indicative di un atteggiamento persistente.
- La presunzione di innocenza non impedisce che, in sede di sorveglianza, si utilizzino elementi fattuali o procedimenti pendenti per valutare l'idoneità del condannato a fruire del beneficio, quando tali elementi siano rilevanti ai fini del trattamento.
- Le doglianze sulla carenza motivazionale richiedono che il ricorrente indichi in cosa consista concretamente l'insufficienza: motivazioni logiche e congrue dei giudici di merito sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità se non per vizio manifesto.
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