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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26864/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata relativa ai semestri 6/11/2016 - 6/05/2023. Il ricorrente denunciava erronea applicazione degli artt. 24 Cost. e 54 Ord. pen., vizio di motivazione e violazione del principio di valutazione frazionata dei semestri. Si contestava l'uso, nel rigetto, di note del Servizio centrale di protezione e di elementi relativi a procedimenti penali pendenti (calunnia 2019; evasione 2020-2021), nonché l'impiego di comunicazioni successive al periodo valutato applicate retroattivamente. La difesa sosteneva altresì che le condotte contestate non configuravano, singolarmente, l'assenza di adesione al trattamento rieducativo e che il Tribunale non aveva svolto adeguata istruttoria sui fatti.

La decisione

Il giudice di legittimità ha rigettato il ricorso. La Corte ha ritenuto infondati i motivi, richiamando il carattere discrezionale della concessione della liberazione anticipata e l'orientamento interpretativo dell'art. 54 Ord. pen.: la partecipazione all'opera di rieducazione va valutata per ciascun semestre, pur non escludendo che comportamenti successivi o reiterati possano incidere negativamente anche su periodi precedenti. Sono stati ritenuti rilevanti ai fini del rigetto la denuncia per calunnia (2019), le condotte impeditive/di evasione (2020-2021) e comportamenti oppositivi nei confronti del Servizio di protezione (allontanamenti non autorizzati, incontri non autorizzati). È stato affermato che nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati fatti costituenti ipotesi di reato anche se pendente il relativo procedimento penale, qualora pertinenti rispetto al percorso rieducativo. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 54 Ord. pen.

    La concessione della liberazione anticipata è subordinata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all'opera di rieducazione; la valutazione è discrezionale e deve considerare la partecipazione nel semestre di riferimento, con valutazione frazionata dei semestri, pur ammettendo che comportamenti successivi possano incidere retroattivamente se dimostrativi di un atteggiamento persistente.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione a presunte lesioni del diritto di difesa e motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione adottata dai giudici di merito sia stata esauriente e conforme ai criteri di legge, rigettando la doglianza sulla violazione di tale principio.

Massime di principio

  • La concessione della liberazione anticipata è rimessa al sindacato discrezionale del giudice di sorveglianza e richiede prova di regolare condotta e partecipazione all'opera di rieducazione nel semestre valutato.
  • La valutazione deve essere, di regola, frazionata per semestre; tuttavia comportamenti successivi o reiterati possono essere presi in considerazione se indicativi di un atteggiamento complessivo contrario alla rieducazione.
  • Nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati fatti che costituiscono ipotesi di reato anche se i relativi procedimenti penali sono pendenti, purché il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al percorso rieducativo.
  • Le infrazioni disciplinari e le condotte oppositive vanno valutate nella loro concretezza e attitudine a dimostrare resistenza al trattamento rieducativo; singole infrazioni non annullano automaticamente comportamenti positivi continui, ma possono concorrere al giudizio negativo se risultano indicative di un atteggiamento persistente.
  • La presunzione di innocenza non impedisce che, in sede di sorveglianza, si utilizzino elementi fattuali o procedimenti pendenti per valutare l'idoneità del condannato a fruire del beneficio, quando tali elementi siano rilevanti ai fini del trattamento.
  • Le doglianze sulla carenza motivazionale richiedono che il ricorrente indichi in cosa consista concretamente l'insufficienza: motivazioni logiche e congrue dei giudici di merito sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità se non per vizio manifesto.

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