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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06499/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che l'unico motivo proposto fosse non specifico e privo di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva affermato la sua responsabilità penale, deducendo un unico motivo incentrato sulla pretesa illogicità o erroneità della motivazione posta a base del giudizio di colpevolezza. La Corte di cassazione ha rilevato che tale censura era generica, perché si limitava a riproporre argomenti già esaminati e ritenuti infondati dal giudice di merito, senza misurarsi con le specifiche ragioni della decisione impugnata. È stata quindi affermata la mancanza di specificità del motivo, con conseguente inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    mancanza di specificità del motivo

    La mancanza di specificità del motivo di impugnazione, desumibile dall'assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente riproporre censure già esaminate e respinte dal giudice di merito: il motivo deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata.
  • La specificità del motivo di ricorso richiede una puntuale correlazione tra le ragioni della sentenza impugnata e le critiche mosse dall'impugnante; in difetto, l'impugnazione è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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