Cassazione Penale, Sentenza n. 10015/2026 del 16/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Fraissinet impugnava la sentenza di rinvio emessa dalla Corte d'appello di Napoli (26/05/2025) denunciando inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 216 L.F. e carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione. Sosteneva che, avendo la Corte territoriale escluso la sussistenza della bancarotta fraudolenta patrimoniale, detta ricostruzione dovesse riverberarsi anche sulla valutazione dei reati di bancarotta fraudolenta documentale (posti nei medesimi capi 1) e 2)), perché il dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale sarebbe incompatibile con la nuova ricostruzione dei fatti (le società fallite sarebbero mere "cartiere" senza patrimonio e senza attività reale, per cui le scritture non avrebbero potuto ricostruire un patrimonio inesistente).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le statuizioni di responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale erano rimaste estranee all'annullamento operato da questa Corte con sentenza n. 39163/2024 (che aveva limitato l'annullamento alla sola bancarotta patrimoniale) e quindi avevano acquisito autorità di cosa giudicata ai sensi del principio del "giudicato progressivo". Poiché bancarotta patrimoniale e documentale sono reati autonomi, non sussisteva una connessione essenziale tale da impedire la formazione del giudicato parziale; perciò il giudice del rinvio non poteva riesaminare le parti non annullate. Per questi motivi la richiesta di rivalutazione delle condotte relative alla bancarotta documentale è stata considerata una richiesta di riesame non consentita e il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Stabilisce che, se l'annullamento in Cassazione non investe tutte le disposizioni della sentenza, le parti non annullate che non hanno connessione essenziale con la parte annullata acquistano autorità di cosa giudicata; la Corte l'ha applicata per affermare il vincolo del giudice del rinvio sulle statuizioni non annullate.
Norma richiamata in relazione al trattamento sanzionatorio; il ricorrente denunciava inosservanza ed errata applicazione, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile poiché relativa a statuizioni ormai definite dal giudicato parziale.
Richiamata per segnalare l'esclusione dell'aggravante da parte della Corte territoriale nella rideterminazione della pena; la Corte d'appello aveva escluso l'aggravante e rideterminato la pena in 2 anni e 6 mesi.
Massime di principio
- Il giudicato progressivo (art. 624 c.p.p.) vincola il giudice del rinvio: le parti della sentenza non annullate e non in connessione essenziale con le parti annullate diventano definitive e non possono essere riesaminate.
- La riqualificazione o l'assoluzione di una delle fattispecie contestate (es. bancarotta patrimoniale) non comporta automaticamente la revisione delle altre fattispecie autonome (es. bancarotta documentale) se non sussiste una connessione essenziale che giustifichi il riesame.
- In sede di cassazione è essenziale delimitare con precisione le censure: questioni non proposte o non oggetto di annullamento possono formare giudicato e precludere successive impugnazioni sullo stesso punto in sede di rinvio.
- Se si vuole ottenere l'estensione degli effetti di un annullamento ad altri capi occorre dimostrare l'esistenza di una connessione essenziale tra le statuizioni (collegio unico di giudizio sulle stesse basi fattuali) o sostenere profili formali che investano l'intera decisione.
- Il difensore, per evitare la limitazione del riesame in sede di rinvio, deve articolare in cassazione tutte le doglianze compatibili con il tema del giudizio di legittimità; altrimenti le statuizioni non impugnate potrebbero consolidarsi in giudicato.
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