Cassazione Civile, Ordinanza n. 27646/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dai ricorrenti e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391 c.p.c., senza pronunciare sulle spese poiché le altre parti erano rimaste intimate. Non vi è stata decisione nel merito dei tre motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (parte contraria)
La controversia
Il giudizio originava da una controversia sulla proprietà di un vano di passaggio. Il dante causa dei ricorrenti aveva proposto appello contro la sentenza di primo grado, ma la Corte d'Appello aveva respinto il gravame. Gli eredi hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi avverso la sentenza d'appello. Nel corso del giudizio di legittimità, a seguito di ordinanza interlocutoria che aveva disposto l'integrazione della notifica del ricorso ad alcune parti del merito, i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dalle parti.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritta dalle parti e depositata in giudizio, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- In presenza di una rinuncia rituale al ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità si estingue senza necessità di esaminare i motivi di impugnazione.
- L'estinzione per rinuncia comporta che la Corte non pronunci sul merito della controversia e, se le altre parti sono rimaste intimate, può non provvedere sulle spese.
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