Cassazione Penale, Ordinanza n. 11088/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto entrambi i motivi non deducibili perché meramente reiterativi di censure già esaminate e respinte in appello, senza emergenze di illogicità o contraddittorietà della motivazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva confermato la condanna di primo grado per minaccia aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, ma la censura riproponeva in sostanza gli stessi argomenti già dedotti in appello e già disattesi dal giudice di merito, che aveva valorizzato la chiara estrazione del coltello e l'atteggiamento minaccioso dell'imputato. Con il secondo motivo ha invocato l'applicazione dell'art. 131-bis c.p., sostenendo la non punibilità per particolare tenuità del fatto; anche tale doglianza è stata ritenuta non deducibile in cassazione perché richiedeva una diversa valutazione dei fatti già esaminati e motivatamente esclusi in appello.
Norme richiamate
La contestazione riguarda la minaccia nelle sue forme base e aggravata, sulla cui base è stata confermata la responsabilità penale.
È stata applicata un'aggravante comune alla fattispecie contestata.
È stata ritenuta la fattispecie relativa al porto di armi od oggetti atti ad offendere.
La richiesta di particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non deducibile in cassazione perché implicante un diverso apprezzamento degli elementi fattuali già valutati dal giudice di merito.
È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si limitino a riproporre pedissequamente i motivi già esaminati e disattesi in appello, quando la sentenza impugnata dia conto in modo logico e non contraddittorio delle ragioni del rigetto.
- La doglianza sulla responsabilità penale è inammissibile se richiede una nuova e diversa valutazione del materiale fattuale già apprezzato dal giudice di merito, senza evidenziare reali vizi di legge o di motivazione.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. non è utilmente proponibile in cassazione quando presupponga un riesame del compendio fattuale già scrutinato dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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