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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11077/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. È stata così confermata la precedente condanna per il reato contestato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per minaccia aggravata. Nel ricorso ha dedotto, con il primo e il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità penale. La Corte di cassazione rileva che tali censure riproponevano in modo pedissequo le doglianze già formulate in appello e già disattese, oltre a risolversi in una diversa lettura del compendio probatorio e in richieste di nuovo apprezzamento del fatto estranee al sindacato di legittimità, senza indicazione di specifici travisamenti. La sentenza aggiunge che, in tema di prova, le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare l'affermazione di responsabilità, purché il giudice motivi sulla credibilità soggettiva e sull'attendibilità intrinseca del racconto, con controllo più penetrante rispetto a quello richiesto per un testimone ordinario.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.

    indicato come base della fattispecie di minaccia per cui è intervenuta la condanna confermata in appello.

  • art. 339 c.p.

    richiamato in relazione all'aggravamento della minaccia contestata.

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    non si applica alle dichiarazioni della persona offesa; tali dichiarazioni possono essere poste da sole a fondamento della responsabilità, se il giudice verifica e motiva credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca del racconto.

  • Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214

    richiamata a sostegno del principio sulla utilizzabilità autonoma delle dichiarazioni della persona offesa e sul necessario vaglio motivazionale della loro attendibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre questioni già dedotte in appello e già esaminate dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
  • È preclusa alla Corte di cassazione una rivalutazione del merito e delle fonti di prova quando il ricorso si risolve in una lettura alternativa del compendio probatorio, priva della denuncia di specifici travisamenti.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, anche da sole, fondare l'affermazione di penale responsabilità, purché il giudice dia conto in modo motivato della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del racconto.
  • Il controllo sulla prova dichiarativa della persona offesa deve essere particolarmente rigoroso, ma non è richiesto il riscontro esterno necessario per altri tipi di prova dichiarativa.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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