Cassazione Penale, Ordinanza n. 11071/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che l’unica doglianza fosse connotata da marcata genericità e che la sentenza impugnata avesse fornito una motivazione sufficiente e non illogica sugli aumenti di pena applicati per la continuazione. Conseguentemente, sono state applicate le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p. per l’inammissibilità del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli del 7 gennaio 2025 deducendo un solo motivo, incentrato sulla asserita carenza di motivazione in ordine agli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione. La censura è stata formulata in termini generici e mirava a contestare la misura degli aumenti sanzionatori, senza indicare specifiche illogicità o vizi argomentativi della decisione impugnata. Dalla pronuncia emerge che il ricorso non conteneva una critica puntuale, mentre la sentenza di merito risultava adeguatamente motivata sul punto.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
All’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce previste dalla norma, ossia le conseguenze processuali e patrimoniali stabilite per il ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura contro la motivazione relativa agli aumenti di pena per continuazione deve essere specifica e non generica; una contestazione apodittica o indistinta è inammissibile.
- La motivazione sulla determinazione degli aumenti per continuazione è censurabile in cassazione solo se mancante, manifestamente illogica o meramente apparente; è sufficiente che la decisione di merito dia conto in modo coerente delle ragioni della quantificazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte applica le conseguenze processuali previste dall’art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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