Cassazione Penale, Ordinanza n. 11074/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di cui all'art. 455 c.p., relativo alla detenzione di banconote falsificate. I motivi dedotti erano quattro: il primo e il terzo contestavano la sussistenza del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione; il secondo censurava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; il quarto chiedeva la rideterminazione della pena. La Corte ha rilevato che le censure sul merito del fatto erano sostanzialmente reiterative di quelle già esaminate e respinte in appello, che la particolare tenuità era stata esclusa con motivazione logica e che la pena era stata già determinata nel minimo, con massima riduzione per attenuanti e rito, senza che fossero indicati elementi ulteriori per una diversa quantificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto indeducibili i motivi sulla responsabilità perché ripetitivi rispetto all'appello e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata; ha escluso il vizio sulla particolare tenuità del fatto perché la decisione di merito era congruamente motivata; ha reputato infondata la doglianza sulla pena, già fissata nel minimo e ulteriormente ridotta per attenuanti e rito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice per il reato oggetto di condanna; il giudice richiama anche il rinvio sanzionatorio all'art. 453 c.p. ai fini della determinazione della pena
richiamato ai soli fini sanzionatori, quale parametro per la pena base del reato contestato
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenuta correttamente esclusa dal giudice di merito
circostanze attenuanti riconosciute e applicate nella massima estensione nella determinazione della pena
non citato nel testo
base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, desumibile dal dispositivo
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già svolte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La grossolanità della falsificazione idonea a integrare un reato impossibile va apprezzata secondo il criterio dell'agevole riconoscibilità ictu oculi da parte di una persona di comune avvedutezza, non secondo competenze tecniche specialistiche.
- Nel reato di detenzione di banconote falsificate, l'elemento soggettivo può essere desunto da indici sintomatici convergenti, quali il numero delle banconote, le modalità di conservazione, la mancata indicazione della provenienza e l'assenza di un diverso lecito fine della detenzione.
- La doglianza sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è inammissibile quando tende soltanto a sollecitare una diversa valutazione del merito, in presenza di una motivazione logicamente coerente del giudice di merito.
- La censura sulla pena è inammissibile quando la pena base sia già stata determinata nel minimo, con le attenuanti applicate nella massima estensione e con ulteriore riduzione per il rito, se non vengono indicati specifici elementi per una diversa quantificazione.
Come è indicizzato
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