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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11072/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 14/05/2025. Dal testo emerge solo che il ricorso contestava la decisione di appello, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto inammissibile perché si poneva in contrasto, in termini di manifesta infondatezza, con la valutazione di inammissibilità dell'appello compiuta dal giudice di merito. La Corte ha rilevato che la decisione impugnata aveva svolto una puntuale e condivisa disamina del contenuto del gravame, ritenendo correttamente privo di rilievi critici il capo c) della rubrica e quindi coperto da giudicato. Non sono desumibili dal testo i fatti storici specifici né la natura esatta dei capi di imputazione, oltre al riferimento al capo c).

La decisione

La Corte suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti contrastassero con la valutazione già resa dalla Corte d'appello sulla inammissibilità dell'appello, giudicata non manifestamente illogica e fondata su una disamina puntuale del gravame, in particolare quanto al capo c), ritenuto privo di censure e dunque coperto da giudicato. Conseguentemente ha dato atto che all'inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni previste da questa norma, richiamata dalla Corte per le conseguenze economiche/processuali dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contrapporre una censura manifestamente infondata alla valutazione di inammissibilità dell'appello compiuta dal giudice di merito, quando tale valutazione risulti sorretta da disamina puntuale e coerente del gravame.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'appello può consolidare il capo non specificamente criticato o comunque privo di rilievi idonei, con effetto di giudicato su quel segmento della decisione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte applica le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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