Cassazione Penale, Ordinanza n. 34905/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la sua responsabilità per estorsione e il riconoscimento dell'aggravante dello stato di bisogno. Con il primo motivo sosteneva che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona informata/parte offesa, senza considerare che esse sarebbero state smentite da altri elementi di prova. Con il secondo motivo contestava la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 644, quinto comma, n. 3, c.p., deducendo che la situazione della persona offesa non integrasse lo stato di bisogno valorizzato dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i motivi riproponevano censure già esaminate e disattese in appello e miravano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità salvo specifici travisamenti della prova, non dedotti in modo idoneo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che il primo motivo si risolveva in una mera riproposizione delle doglianze già respinte in appello e in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e dell'attendibilità delle dichiarazioni, profili riservati al giudice di merito. Anche il secondo motivo è stato ritenuto meramente reiterativo di questioni già vagliate e correttamente respinte dal giudice territoriale, che aveva valorizzato le condizioni disperate della persona offesa e la sua dipendenza dal ricorrente per ottenere prestiti a tasso usurario. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 644, quinto comma, n. 3), c.p.
L'aggravante dello stato di bisogno della persona offesa è ritenuta sussistente quando la situazione concreta di grave difficoltà costringe la vittima a rivolgersi all'agente e a sottostare a condizioni usurarie.
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
Il sindacato di legittimità è limitato al rapporto tra motivazione e decisione e non consente alla Corte di cassazione di sovrapporre il proprio apprezzamento delle prove a quello del giudice di merito, salvo il caso di specifici travisamenti della prova.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre in modo meramente reiterativo le censure già esaminate e motivate dal giudice di appello, senza un effettivo confronto critico con le ragioni della decisione impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni e del materiale probatorio, poiché tale giudizio appartiene al giudice di merito.
- Il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione riguarda la coerenza logica e giuridica dell'apparato argomentativo, non la diretta corrispondenza tra motivazione e risultanze probatorie, salvo specifiche ipotesi di travisamento della prova adeguatamente dedotte.
- L'aggravante dello stato di bisogno può essere riconosciuta quando le condizioni concrete della persona offesa siano tali da limitarne significativamente la libertà di autodeterminazione economica, inducendola a sottostare alle richieste dell'agente.
Come è indicizzato
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