Cassazione Penale, Ordinanza n. 24984/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emerge dal testo alcuna riforma del merito della decisione impugnata, che resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del 10 dicembre 2025 della Corte d'appello di Bologna. Dalla motivazione emerge che l'unico motivo dedotto denunciava violazione di legge e difetto di motivazione del provvedimento impugnato. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era privo di specificità, perché non rispettava i requisiti dell'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.: non venivano indicate in modo concreto le circostanze poste a base della censura, né gli elementi di fatto o di diritto idonei a contrastare la motivazione dell'ordinanza di inammissibilità, la quale era ritenuta esente dai vizi denunciati. In sostanza, il ricorso non consentiva al giudice dell'impugnazione di individuare puntualmente i rilievi mossi e di esercitare il sindacato richiesto.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Il motivo di impugnazione deve essere specifico e deve indicare in modo concreto le circostanze e le ragioni della censura; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e autosufficienti: non è sufficiente denunciare in astratto violazione di legge o difetto di motivazione senza confrontarsi puntualmente con le ragioni del provvedimento impugnato.
- La mancanza di indicazione degli elementi concreti posti a fondamento della censura impedisce al giudice di legittimità di individuare il perimetro dell'impugnazione e comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Quando la motivazione del provvedimento impugnato è ritenuta immune dai vizi dedotti e il ricorso non espone specificamente le ragioni del dissenso, la Corte dichiara l'inammissibilità e pone a carico del ricorrente le spese processuali e la sanzione pecuniaria prevista.
Come è indicizzato
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