Cassazione Civile, Ordinanza n. 25237/2023 del 24/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure non fossero autosufficienti, non confrontassero integralmente la motivazione della sentenza impugnata e sollecitassero una rivalutazione del merito, inammissibile in cassazione. Di conseguenza è rimasta ferma la decisione della CTR che aveva confermato l'annullamento degli avvisi di rettifica e degli atti sanzionatori.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da tre operazioni di importazione di oggetti in ceramica/grès di origine cinese. L'Ufficio doganale, all'esito di controlli a posteriori, ha riclassificato parte delle merci da voci tariffarie dichiarate come oggetti ornamentali o vasellame non da cucina a voci riferite a vasellame da cucina/oggetti per il servizio da tavola, ritenendo applicabile un regime dazio-antidumping più gravoso; di conseguenza ha emesso avvisi di accertamento suppletivo, atti di rettifica e sanzioni. In primo grado la CTP ha accolto i ricorsi della società, ritenendo gli atti carenti di motivazione e non decisive le deduzioni dell'Ufficio sul nulla osta sanitario. La CTR, riuniti gli appelli, ha confermato l'annullamento delle rettifiche e delle sanzioni, osservando che i prodotti erano astrattamente fungibili tra uso ornamentale e uso da cucina, che l'Ufficio non aveva adeguatamente dimostrato la destinazione alimentare, e che il semplice richiamo al nulla osta sanitario non bastava a fondare la riclassificazione; ha inoltre rilevato che dalla documentazione non emergeva una dichiarazione di destinazione all'uso alimentare e che, per i materiali a contatto con alimenti, esiste una tariffa specifica che l'Ufficio avrebbe dovuto considerare. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) ultrapetizione/extrapetizione ex art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva fondato la decisione sulla mancanza della dichiarazione M.O.C.A., tema non dedotto dalla contribuente; (2) omesso esame di un fatto decisivo, perché i nulla osta sanitari richiamavano la previa dichiarazione M.O.C.A. e l'uso a contatto con alimenti; (3) violazione della normativa sui nulla osta sanitari, sul regime M.O.C.A. e sul dazio antidumping, assumendo che il rilascio del nulla osta presupponesse la destinazione alimentare e quindi la correttezza della riclassificazione; (4) violazione delle regole di classificazione doganale della nomenclatura combinata, per cui, in presenza di tali certificazioni, le voci più specifiche per contenitori alimentari avrebbero dovuto prevalere; (5) analoghe censure, estese alle sanzioni irrogate. La Cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili: il primo perché non dimostrava che la questione M.O.C.A. fosse estranea al giudizio e, comunque, l'argomento della CTR era una valutazione giuridica non integrativa di ultrapetizione; gli altri perché privi di precisione nella riproduzione e localizzazione dei documenti richiamati, non confrontati con l'intera ratio decidendi della CTR e, soprattutto, perché tendevano a ottenere una nuova valutazione del fatto e della documentazione, operazione preclusa nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato
la censura di ultrapetizione è infondata quando la motivazione del giudice di merito sviluppa una valutazione giuridica della fattispecie concreta e non introduce un thema decidendum estraneo alle domande ed eccezioni delle parti
utilizzato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale, ma le censure sono state reputate inammissibili perché in realtà miravano a una diversa ricostruzione del fatto
il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione precisa del fatto storico, della sua discussione in causa e della sua decisività; non può essere usato per ottenere un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio
D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, art. 303
richiamato quale base della sanzione amministrativa irrogata in relazione alla rettifica doganale
D.P.R. n. 242/2010
evocato dalla ricorrente come disciplina procedurale del rilascio del nulla osta sanitario in ambito doganale
Reg. CE n. 1935/2004
richiamato come disciplina generale dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, nell'argomentazione dell'Ufficio
D.M. 1 febbraio 2007
richiamato quale atto attuativo della disciplina M.O.C.A. per specifici materiali
Reg. CEE n. 2658/87, Allegato I
invocato in tema di regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata e della tariffa doganale comune
Reg. UE n. 412/13
richiamato per il dazio antidumping sulle merci ricondotte a determinate voci tariffarie
D.Lgs. 19 novembre 2008 n. 194
menzionato dalla CTR come fonte di una tariffa specifica per i materiali destinati ad entrare in contatto con gli alimenti
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura di ultrapetizione non può essere accolta quando la decisione impugnata si limita a trarre una qualificazione giuridica dei fatti dedotti in causa, senza introdurre un thema decidendum nuovo rispetto alle allegazioni delle parti.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non individua con precisione il fatto storico, la sua effettiva emergenza negli atti di causa e la sua decisività, non potendo la Corte di cassazione essere investita di una richiesta di rivalutazione del merito probatorio.
- Chi denuncia l'omesso esame o la violazione di legge fondandosi su documenti di causa deve indicarne puntualmente l'esistenza negli atti e riprodurne il contenuto essenziale; altrimenti il motivo difetta di autosufficienza.
- La riclassificazione doganale non può essere censurata in cassazione mediante una diversa lettura del materiale probatorio se la sentenza di merito ha sviluppato una motivazione articolata e non specificamente aggredita in tutte le sue rationes.
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso deve confrontarsi con tutte; la mancata censura di una di esse rende inidoneo il motivo a determinare la cassazione.
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