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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25237/2023 del 24/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure non fossero autosufficienti, non confrontassero integralmente la motivazione della sentenza impugnata e sollecitassero una rivalutazione del merito, inammissibile in cassazione. Di conseguenza è rimasta ferma la decisione della CTR che aveva confermato l'annullamento degli avvisi di rettifica e degli atti sanzionatori.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da tre operazioni di importazione di oggetti in ceramica/grès di origine cinese. L'Ufficio doganale, all'esito di controlli a posteriori, ha riclassificato parte delle merci da voci tariffarie dichiarate come oggetti ornamentali o vasellame non da cucina a voci riferite a vasellame da cucina/oggetti per il servizio da tavola, ritenendo applicabile un regime dazio-antidumping più gravoso; di conseguenza ha emesso avvisi di accertamento suppletivo, atti di rettifica e sanzioni. In primo grado la CTP ha accolto i ricorsi della società, ritenendo gli atti carenti di motivazione e non decisive le deduzioni dell'Ufficio sul nulla osta sanitario. La CTR, riuniti gli appelli, ha confermato l'annullamento delle rettifiche e delle sanzioni, osservando che i prodotti erano astrattamente fungibili tra uso ornamentale e uso da cucina, che l'Ufficio non aveva adeguatamente dimostrato la destinazione alimentare, e che il semplice richiamo al nulla osta sanitario non bastava a fondare la riclassificazione; ha inoltre rilevato che dalla documentazione non emergeva una dichiarazione di destinazione all'uso alimentare e che, per i materiali a contatto con alimenti, esiste una tariffa specifica che l'Ufficio avrebbe dovuto considerare. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) ultrapetizione/extrapetizione ex art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva fondato la decisione sulla mancanza della dichiarazione M.O.C.A., tema non dedotto dalla contribuente; (2) omesso esame di un fatto decisivo, perché i nulla osta sanitari richiamavano la previa dichiarazione M.O.C.A. e l'uso a contatto con alimenti; (3) violazione della normativa sui nulla osta sanitari, sul regime M.O.C.A. e sul dazio antidumping, assumendo che il rilascio del nulla osta presupponesse la destinazione alimentare e quindi la correttezza della riclassificazione; (4) violazione delle regole di classificazione doganale della nomenclatura combinata, per cui, in presenza di tali certificazioni, le voci più specifiche per contenitori alimentari avrebbero dovuto prevalere; (5) analoghe censure, estese alle sanzioni irrogate. La Cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili: il primo perché non dimostrava che la questione M.O.C.A. fosse estranea al giudizio e, comunque, l'argomento della CTR era una valutazione giuridica non integrativa di ultrapetizione; gli altri perché privi di precisione nella riproduzione e localizzazione dei documenti richiamati, non confrontati con l'intera ratio decidendi della CTR e, soprattutto, perché tendevano a ottenere una nuova valutazione del fatto e della documentazione, operazione preclusa nel giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato

    la censura di ultrapetizione è infondata quando la motivazione del giudice di merito sviluppa una valutazione giuridica della fattispecie concreta e non introduce un thema decidendum estraneo alle domande ed eccezioni delle parti

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale, ma le censure sono state reputate inammissibili perché in realtà miravano a una diversa ricostruzione del fatto

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione precisa del fatto storico, della sua discussione in causa e della sua decisività; non può essere usato per ottenere un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio

  • D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, art. 303

    richiamato quale base della sanzione amministrativa irrogata in relazione alla rettifica doganale

  • D.P.R. n. 242/2010

    evocato dalla ricorrente come disciplina procedurale del rilascio del nulla osta sanitario in ambito doganale

  • Reg. CE n. 1935/2004

    richiamato come disciplina generale dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, nell'argomentazione dell'Ufficio

  • D.M. 1 febbraio 2007

    richiamato quale atto attuativo della disciplina M.O.C.A. per specifici materiali

  • Reg. CEE n. 2658/87, Allegato I

    invocato in tema di regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata e della tariffa doganale comune

  • Reg. UE n. 412/13

    richiamato per il dazio antidumping sulle merci ricondotte a determinate voci tariffarie

  • D.Lgs. 19 novembre 2008 n. 194

    menzionato dalla CTR come fonte di una tariffa specifica per i materiali destinati ad entrare in contatto con gli alimenti

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura di ultrapetizione non può essere accolta quando la decisione impugnata si limita a trarre una qualificazione giuridica dei fatti dedotti in causa, senza introdurre un thema decidendum nuovo rispetto alle allegazioni delle parti.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non individua con precisione il fatto storico, la sua effettiva emergenza negli atti di causa e la sua decisività, non potendo la Corte di cassazione essere investita di una richiesta di rivalutazione del merito probatorio.
  • Chi denuncia l'omesso esame o la violazione di legge fondandosi su documenti di causa deve indicarne puntualmente l'esistenza negli atti e riprodurne il contenuto essenziale; altrimenti il motivo difetta di autosufficienza.
  • La riclassificazione doganale non può essere censurata in cassazione mediante una diversa lettura del materiale probatorio se la sentenza di merito ha sviluppato una motivazione articolata e non specificamente aggredita in tutte le sue rationes.
  • Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso deve confrontarsi con tutte; la mancata censura di una di esse rende inidoneo il motivo a determinare la cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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