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Ordinanza

Ordinanza n. 1882/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, -OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202602698

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che ha respinto la domanda cautelare contro l'esclusione dalle successive fasi di un concorso e il successivo decreto di approvazione della graduatoria definitiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione banditrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La candidata ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio, sezione prima bis, che aveva respinto la domanda di sospensione dell'atto lesivo nell'ambito di una procedura concorsuale. Dal testo emerge che la controversia riguarda la mancata ammissione della candidata alle successive fasi del concorso, connessa alla graduatoria definitiva approvata con successivo decreto. Il Consiglio di Stato ha valutato il fumus boni iuris alla luce di una distinta ordinanza cautelare adottata nello stesso giorno in un altro giudizio tra le medesime parti, relativo all'impugnazione del successivo decreto di approvazione della graduatoria definitiva.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris. La ragione decisiva è stata la precedente ordinanza cautelare, adottata nella stessa camera di consiglio nel giudizio n.r.g. 2702/2025 tra le medesime parti, con cui era stata confermata la reiezione della domanda cautelare contro il successivo decreto di approvazione della graduatoria definitiva, nella parte in cui non ammetteva la candidata alle successive fasi della procedura. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in materia di protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati personali relativi alla salute.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello cautelare, la conferma della reiezione della domanda cautelare relativa all'atto successivo che consolida la medesima esclusione dalla procedura concorsuale può escludere il fumus boni iuris anche rispetto all'impugnazione dell'atto antecedente o collegato.
  • La valutazione cautelare può essere motivata mediante il richiamo coordinato all'esito di un distinto giudizio cautelare tra le medesime parti, quando tale esito riguarda il medesimo effetto lesivo e incide direttamente sulla plausibilità della pretesa azionata.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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