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Sentenza

Sentenza n. 13768/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento - del decreto n. 13106 del 14.12.2022 della Direzione Regionale Salute e Welfare, con cui la Regione Umbria ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis del D.L. n. 78/2015 e ha disposto che la ricorrente dovrà versare l'importo di Euro 1.106,52 entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito ufficiale della Regione Umbria ai sensi dell'art. 4 (decreto ministero della salute) del 6 ottobre 2022 mediante bonifico bancario, e dei relativi Allegati; - del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, successivi, consequenziali o comunque connessi, ivi compresi, nello specifico; - della nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022 ad oggetto “Nota esplicativa ripiano dispositivi medici anni 2015 -2018 in attuazione dell'articolo 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dell'articolo 1, comma 557, del-la legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - dell'Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Go-verno, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - dell'intesa raggiunta dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022;

Giustizia amministrativa202307188

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti ministeriali e regionali relativi al superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018 e alla quantificazione della quota di payback posta a carico dell'impresa, incluso il decreto della Regione Umbria recante l'obbligo di versamento di euro 1.106,52

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ha impugnato il decreto della Regione Umbria che approvava l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e le imputava una quota di euro 1.106,52, nonché gli atti ministeriali e interistituzionali presupposti, tra cui il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 sulle linee guida, il decreto interministeriale del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento dei tetti di spesa, la nota ministeriale del 5 agosto 2022, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019 e l'intesa del 28 settembre 2022. Dal testo non risultano specificamente illustrati i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, la società ha dichiarato e documentato di avere versato alla Regione Umbria la quota ridotta del 25 per cento degli importi dovuti, avvalendosi della disciplina sopravvenuta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha rilevato che l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni, ha previsto che gli obblighi delle aziende fornitrici per il payback relativo agli anni 2015-2018 si intendono assolti mediante il versamento della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. L'integrale versamento estingue l'obbligazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse. Poiché dagli atti risultava il pagamento effettuato dalla società e il relativo accertamento regionale, è venuto meno l'interesse alla decisione sulle impugnazioni. Le spese sono state integralmente compensate tra tutte le parti, in ragione delle peculiarità della sopravvenienza normativa e delle modalità di definizione della controversia.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici in caso di superamento dei tetti di spesa.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Riguarda i provvedimenti regionali e provinciali di determinazione degli importi dovuti dalle aziende fornitrici.

  • art. 18 d.l. 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla l. 21 settembre 2022, n. 142

    È indicato quale fonte degli atti adottati per l'accertamento del superamento dei tetti di spesa e la determinazione degli oneri di ripiano per gli anni 2015-2018.

  • art. 7, comma 1, d.l. 25 maggio 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge indicata nel provvedimento

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento ... estingue l'obbligazione ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa.

    Il versamento integrale della quota ridotta del 25 per cento estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 e determina la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di payback.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    È richiamato nel provvedimento, senza ulteriore applicazione esplicitata nella motivazione.

Massime di principio

  • Quando una disciplina sopravvenuta stabilisce che il versamento integrale di una quota ridotta estingue l'obbligazione sostanziale oggetto del giudizio e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse, il pagamento effettuato dal ricorrente determina il venir meno dell'interesse alla decisione sull'impugnazione dei provvedimenti impositivi.
  • Nei giudizi relativi al payback per dispositivi medici degli anni 2015-2018, l'integrale versamento della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali o provinciali estingue l'obbligazione dell'azienda fornitrice e comporta la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando dagli atti risulti sia il pagamento della quota ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta sia l'accertamento amministrativo dell'avvenuto versamento.
  • In presenza della definizione del giudizio determinata dalla sopravvenienza normativa e dal pagamento della quota ridotta, le spese possono essere integralmente compensate per giustificati motivi connessi alla peculiarità della sopravvenienza e alle modalità di definizione della controversia.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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