Cassazione Penale, Ordinanza n. 02956/2025 del 24/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure sui primi due motivi miravano a una rivalutazione del merito preclusa in cassazione e che il terzo motivo era manifestamente infondato. Ne è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la condanna di primo grado per furto con strappo. Con il primo e il secondo motivo ha dedotto insufficienza e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valutato la documentazione difensiva prodotta in appello, con la quale si contestava la sua identificazione come autrice del reato, e che non fosse sufficiente il riconoscimento operato dalla persona offesa. Con il terzo motivo ha censurato la motivazione sul diniego dei benefici di legge. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi non consentiti in sede di legittimità perché diretti a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto e una diversa valutazione delle prove, e il terzo manifestamente infondato per adeguatezza della motivazione sul punto.
Norme richiamate
I motivi che si risolvono in doglianze di fatto o che chiedono una diversa valutazione del materiale probatorio non sono consentiti in sede di legittimità.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica e giuridicamente coerente.
- La critica all'identificazione dell'imputato e alla sufficienza del riconoscimento della persona offesa, se già esaminate dal giudice di merito con motivazione congrua, integra una censura di merito non deducibile in cassazione.
- Il diniego dei benefici di legge è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica; in presenza di motivazione adeguata, il motivo è infondato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 24 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02923/2025 del 24/01/2025
- ordinanza_penale · 24 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02924/2025 del 24/01/2025
- ordinanza_penale · 24 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02927/2025 del 24/01/2025
- ordinanza_penale · 24 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02928/2025 del 24/01/2025
- ordinanza_penale · 24 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02929/2025 del 24/01/2025
- ordinanza_penale · 24 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02930/2025 del 24/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →